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Nuovo Regime Forfettario: la guida definitiva

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Data
5 gennaio 2023
Inserito da
Studio Caggegi&Mazzeo
Categoria
Fiscalità

a cura del Dott. Emanuele Caggegi

 
Indice:
Che cos'è il regime forfettario e a chi si applica?
Quali sono i requisiti di applicazione del regime forfettario?
Quali sono i vantaggi del regime forfettario?
Quando e a chi conviene applicare il regime forfettario?

Esempio di calcolo del reddito nel regime forfettario
Quali sono gli svantaggi del regime forfettario?
Quando non conviene applicare il regime forfettario?
Quali sono le cause ostative all'applicazione del regime forfettario? Quando non è possibile applicare il regime forfettario?
Regime forfettario socio srl
Regime forfettario e dipendenti
Passaggio dal regime semplificato al regime forfettario
Passaggio dal regime ordinario, per opzione, al regime forfettario
Come avviene il riporto delle perdite nel regime forfettario?

Esempio sul riporto delle perdite fiscali nel regime forfettario


Che cos'è il regime forfettario e a chi si applica?

Il regime forfettario rappresenta il regime fiscale naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, e si applica sia ai soggetti già in attività sia a coloro che intraprendono una nuova attività, senza prevedere alcuna scadenza legata al numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica.
La sua applicazione è subordinata solo al verificarsi delle condizioni che puoi leggere di seguito.

Partita IVA regime forfettario: la guida definitiva per aprire la partita IVA nel regime forfettario


Quali sono i requisiti di applicazione del regime forfettario?

I contribuenti persone fisiche che esercitano un'attività d’impresa, arte e professione, applicano il regime forfettario se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi non superiori a 85.000 euro (oppure in caso di nuove imprese, prevedono di conseguirne meno di 85.000 euro).

Può applicare il regime forfettario anche l'impresa familiare e l'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Il nuovo limite di ricavi di 85.000 euro va verificato con riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime forfettario. Cioè, se ad esempio hai superato la soglia di 85.000 euro di ricavi al 31 dicembre 2022, allora non puoi rimanere nel regime forfettario.

Allo stesso modo, se hai appena aperto la partita IVA e prevedi di non superare la soglia di 85.000 euro di ricavi o compensi, allora puoi adottare il regime forfettario, previo rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e dopo aver effettuato le necessarie e propedeutiche valutazioni di convenienza.
 
Attenzione: la disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente.

Per verificare il superamento del limite, devi tener conto anche del regime contabile applicato nell’anno di riferimento.

Se invece eserciti più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso nel regime forfettario, si considera la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.


Quali sono i vantaggi del regime forfettario?

I vantaggi del regime forfettario sono molteplici e riguardano:
- l'applicazione di una sola imposta sostitutiva del 15% o del 5% per i primi 5 anni in caso di nuova attività;
- la riduzione del 35% dei contributi previdenziali obbligatori Inps per artigiani e commercianti;
- l'esonero dall'applicazione dell'IVA in fattura e di conseguenza degli adempimenti legati all'IVA (liquidazione periodica e dichiarazione annuale);
- l'esonero dall'applicazione della ritenuta in fattura e di conseguenza degli adempimenti legati ai sostituti di imposta (esonero modello 770), conferendo un vantaggio in termini finanziari a professionisti e intermediari del commercio;
- l'esonero dalla tenuta e conservazione dei registri e documenti, ad eccezione delle fatture e dei documenti di acquisto, nonché delle bollette doganali di importazione;
- l'esonero dall'invio dello spesometro;
- l'esonero dalla registrazione degli acquisti, delle fatture emesse e dei corrispettivi; 
- l'esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- la possibilità di dedurre i contributi previdenziali obbligatori Inps versati;
- la possibilità di dedurre dai ricavi o compensi percepiti una quota determinata forfettariamente in base al tipo di attività svolta, calcolando l'imposta finale da versare non su tutti i ricavi o compensi, ma solo su una parte minore di essi, ottenendo così un maggiore beneficio fiscale;
- l'esonero dalla fatturazione elettronica verso i privati e le altre partite IVA (resta invece l'obbligo della fatturazione elettronica in caso di fattura emessa verso la Pubblica Amministrazione); se invece si volesse adottare la fatturazione elettronica per l'emissione delle proprie fatture, allora si avrebbe un tempo non più di 5 anni ma bensì di 4 entro cui essere assoggettati ai controlli dell'Agenzia delle Entrate;
- la possibilità di calcolare con più esattezza l'importo da pagare in termini di imposte e tasse.
- poter comunque accedere ai crediti di imposta per l'acquisto di impianti, macchinari o attrezzature varie da compensare con i contributi previdenziali obbligatori.


Quando e a chi conviene applicare il regime forfettario?

Il regime forfettario è un regime fiscale non certo adatto a tutte le imprese.

La valutazione di convenienza deve essere fatta caso per caso, analizzando attentamente la tua situazione. 
Per questo motivo ti invitiamo a cliccare qui per richiedere una prima consulenza su misura al fine di capire se il regime forfettario può fare al caso tuo oppure no.

In linea generale il regime forfettario conviene soprattutto se:
- produci un reddito non bassissimo tale da far convenire l'applicazione di questo regime rispetto a quello ordinario;
- sostieni pochi costi per lo svolgimento della tua attività, in quanto ti sarà riconosciuto già a priori e gratuitamente un abbattimento dei ricavi su cui calcolare l'imposta da pagare;
- non hai familiari a carico o altre spese detraibili da far valere in dichiarazione dei redditi (spese mediche, spese di ristrutturazione, previdenza complementare, interessi su mutuo, ecc.);
- non hai dipendenti, perché il costo sostenuto dal datore per i dipendenti non può essere dedotto;
- non possiedi beni strumentali da ammortizzare;
- punti su una strategia di vendita basata sul prezzo, poiché il fatto di non applicare l'IVA potrebbe darti un vantaggio competitivo nel prezzo.

Se ad esempio sei un libero professionista oppure un artigiano e possiedi i requisiti appena descritti, allora il regime forfettario potrebbe vestirti su misura. 

Se invece lavori nel campo dell'edilizia, il regime forfettario potrebbe non esserti conveniente in quanto la percentuale di forfettizzazione è in genere poco generosa.

Ecco la tabella dei coefficienti di redditività dei rispettivi gruppi di codici ATECO.
 
Gruppo
Codice attività ATECO 2007
Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande
(10 – 11)
40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9
40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
(47.81)
40%
Commercio ambulante di altri prodotti
(47.82 – 47.8)
54%
Costruzioni e attività immobiliari
(41 – 42 – 43) – (68)
86%
Intermediari del commercio
(46.1)
62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
(55 – 56)
40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 -73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)
78%
Altre attività economiche
(da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)
67%


Esempio di calcolo del reddito nel regime forfettario

Regime forfettario libero professionista (si applica un coefficiente di redditività del 78%) e che supponiamo realizzi:

10.000 € di compensi
  2.000 € di contributi previdenziali
si avrà -> 10.000 x 78% - 2.000 = 5.800 €
applicando l'aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività si avrà -> 5.800 x 5% = 290 € da dichiarare e versare.

Regime forfettario piccolo imprenditore (si applica un coefficiente di redditività del 67%) e che supponiamo realizzi:

20.000 € ricavi
  2.990 € contributi previdenziali ridotti del 35% in base alla legge, ma solo se si è optato
si avrà -> 20.000 x 67% - 2.990 = 10.410 €
applicando l'aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività si avrà -> 10.410 x 5% = 520 € da dichiarare e versare.


Quali sono gli svantaggi del regime forfettario?

Tra gli svantaggi legati all'applicazione del regime forfettario segnaliamo:
- l'impossibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti; in pratica le fatture d'acquisto sono irrilevanti per il forfettario, che pagherà al suo fornitore l'importo indicato comprensivo di IVA, senza possibilità di "scaricarla";
- l'impossibilità di ricostruire una situazione economico-contabile chiara e completa, legata proprio all'esonero dall'obbligo della tenuta dei registri acquisti e vendite;
- la maggiore difficoltà ad accedere al credito, in quanto poco credibile senza un'adeguata ricostruzione cronologica delle operazioni attive e passive ed una dettagliata situazione economica-patrimoniale;
- il concorso del reddito prodotto in regime forfettario (quadro LM della dichiarazione dei redditi) nell’ammontare del reddito complessivo ai fini della spettanza o per la determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici anche non tributari. Quest'ultima precisazione è giustificata dal fatto che il reddito in forfait non viene riportato nel quadro RN della dichiarazione dei redditi e quindi sfuggiva dal calcolo del reddito, ad esempio, per familiari a carico (limite di reddito euro 2.840,51 oppure 4.000 per i figli che hanno compiuto l’età di 24 anni, si veda qui).
 
Attenzione: nulla toglie al contribuente in regime forfettario di decidere di voler tenere una corretta e completa contabilità, beneficiando al tempo stesso dei vantaggi di questo regime, potendo anche monitorare l'andamento economico e finanziario della sua impresa.

Resta comunque l'obbligo di:

- numerare e conservare le fatture e i documenti di acquisto, insieme alle bollette doganali di importazione;
- certificare i corrispettivi mediante la loro annotazione in un apposito registro cronologico;
- integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa;
- presentare la certificazione unica per la certificazione delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro;
- tenere il registratore di cassa telematico ed emettere gli scontrini elettronici in caso di venditore al dettaglio.


Quando non conviene applicare il regime forfettario?

Analizzati su grandi linee i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall'applicazione del regime forfettario, possiamo dire, in linea generale, che il regime forfettario non è conveniente se:
- sei un'impresa strutturata di medie o grandi dimensioni che ha necessità di posizionarsi sul mercato in modo credibile con un bilancio completo e analitico;
- vuoi monitorare costantemente l'andamento economico e finanziario della tua attività;
- la tua fonte di reddito deriva da un'unica attività d'impresa e non hai possibilità di far valere altre deduzioni su altri redditi, si pensi ad esempio a quelle del personale, spesso molto significative sul bilancio di ogni impresa;
- hai coniuge e familiari a carico, in tal caso in regime forfettario ti farà perdere le detrazioni fiscali;
- svolgi un'attività con un coefficiente di redditività piuttosto alto e poco premiante.
- potrebbe essere più onerosa la mancata detrazione dell’IVA sugli acquisti, quando consistenti.
 
Attenzione: soltanto studiando a fondo la tua situazione personale puoi essere in grado di capire il reale impatto che il regime forfettario ha sulla tua attività. 


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Quali sono le cause ostative all'applicazione del regime forfettario? Quando non è possibile applicare il regime forfettario?

Dopo diverse rettifiche da parte del Governo, oggi una partita IVA in regime forfettario non deve:
1. aver superato nell'anno precedente il limite di 20.000 euro di spesa per il personale dipendente o collaboratori;
2. aver superato nell'anno precedente il limite di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente o da pensione.
 
Non possono adottare il regime forfettario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi che determinano il reddito forfettariamente.

In particolare non è compatibile con il nuovo regime forfettario chi svolge le seguenti attività:
- agricoltura e attività connesse e pesca (articoli 34 e 34-bis del d.P.R. n. 633 del 1972);
- vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);
- commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);
- editoria (articolo 74, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);
- gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);
- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);
- intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n. 640 del 1972 (articolo 74, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);
- agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter del d.P.R. n. 633 del 1972);
- agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991);
- vendite a domicilio (articolo 25-bis, sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973);
- rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 del D.L. n. 41 del 1995);
- agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del D.L. n. 41 del 1995).

L’esercizio di una delle attività appena elencate, poiché già soggette ad un particolare regime IVA o espressiva di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo determinato con modalità forfettarie, preclude l’applicazione del nuovo regime forfettario anche per tutte le altre attività svolte dal contribuente anche se non soggette ad un regime speciale.

Tuttavia, i produttori agricoli che rispettano i limiti previsti all’articolo 32 del TUIR, titolari di reddito fondiario e, pertanto, non esercitando l’attività d’impresa, possono applicare il regime forfettario per le altre attività che intendono svolgere. Infatti, nel caso in cui il contribuente opti per applicare l’IVA nei modi ordinari, è ammessa l’applicazione del regime forfettario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfettario. Ad esempio, l’attività di agriturismo può essere attratta al regime forfettario qualora il contribuente opti per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari.

Ancora, non possono avvalersi del regime forfettario:
- i soggetti non residenti in Italia, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che effettuano almeno prevalentemente operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili, o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
- chi partecipa contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR, oppure che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- chi detiene partecipazioni nelle società per azioni, in accomandita per azioni e residenti all’estero.

Se ad esempio tu contribuente possiedi delle quote in una società in nome collettivo, e cedi le quote possedute nella s.n.c. entro la fine dell’anno precedente, allora puoi applicare il regime forfettario a decorrere dall’anno successivo a prescindere che inizi una nuova attività o prosegui un’attività già svolta. Stesso ragionamento vale per la partecipazione in altre società di persone, in associazioni, in imprese familiari, in aziende coniugali.

Non costituisce causa ostativa la partecipazione in società semplici, tranne nei casi in cui le stesse producano redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d’impresa.


Regime forfettario socio srl

Discorso a parte vale invece per le s.r.l., dove si chiarisce che la causa ostativa può essere rimossa anche entro la fine dell'anno in corso, pena la fuoriuscita dal regime forfettario a partire dall'anno successivo.

Affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza di 2 condizioni:
1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione;
2) dell’esercizio da parte delle stesse di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfettario.

Passando poi al caso di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili, assumeranno esclusiva rilevanza non le sezioni ATECO e i conseguenti codici ATECO formalmente dichiarati dal contribuente e dalla s.r.l. controllata, ma quelli attribuibili in base alle attività effettivamente esercitate.

Pertanto, ad esempio, la causa ostativa in esame non opererà qualora sei una persona fisica che applica il regime forfettario e svolgi un’attività ricadente nella sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche) ed effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi ad una società a responsabilità limitata dalla stessa controllata che svolge effettivamente un’attività ricadente nella sezione J (servizi di informazione e comunicazione). Viceversa, qualora le cessioni di beni o le prestazioni di servizi siano da te effettuate ad una società a responsabilità limitata controllata che svolge effettivamente un’attività ricadente nella medesima sezione in cui ricade l'attività da te svolta in regime forfettario, allora fuoriuscirai dal regime forfettario l’anno successivo.


Regime forfettario e dipendenti

Altra causa ostativa all'applicazione del regime forfettario: non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

Ad esempio, se hai avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2019, puoi applicare il regime forfettario nel 2020. Ma se alla fine del 2020 risulta che hai fatturato prevalentemente nei confronti del tuo precedente datore di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili, allora devi fuoriuscire dal regime forfettario nel 2021.


Passaggio dal regime semplificato al regime forfettario

Di regola, l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime scelto.
Tuttavia, con le ultime novità, è stato chiarito che il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l’applicazione del regime forfettario, abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio.

Peraltro, qualora un contribuente nell’anno 2019 era in regime semplificato perché non presentava i requisiti ai fini dell’applicazione del regime forfettario, lo stesso contribuente può applicare il regime forfettario a partire dal 2020, essendo venute meno le cause di esclusione.


Passaggio dal regime ordinario, per opzione, al regime forfettario

In virtù dell'introduzione delle significative modifiche apportate al regime forfettario, anche i soggetti che nel 2019 erano in regime ordinario possono adesso effettuare il passaggio dalla contabilità ordinaria, scelta per opzione, al regime forfettario, senza attendere il decorso del triennio previsto per gli esercizi delle opzioni IVA.


Come avviene il riporto delle perdite nel regime forfettario?

Un'importante novità riguarda la possibilità di utilizzare le perdite fiscali pregresse riportate nei periodi precedenti in deduzione dal reddito prodotto. Significa che i contribuenti nel primo anno di applicazione del regime forfettario hanno facoltà di diminuire il reddito utilizzando le eccedenze di perdite realizzate nei periodi di imposta precedenti.

Gli imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria computano le perdite in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi.

Le perdite delle imprese in fase di start-up, nei primi 3 anni d’attività, invece sono riportabili senza limiti temporali ai sensi dell’articolo 84, comma 2, del TUIR.

Gli imprenditori individuali in regime di contabilità semplificata e gli esercenti arti e professioni, invece, imputano le perdite rilevate nell’esercizio in diminuzione del reddito complessivo conseguito.

Ne consegue che l’utilizzo dell’eventuale eccedenza di perdite pregresse non dedotte a riduzione del reddito realizzato durante il regime forfettario, compete esclusivamente agli imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria.


Esempio sul riporto delle perdite fiscali nel regime forfettario

Ipotizziamo che una ditta individuale nell’anno "n" opera nel regime ordinario, chiudendo l'esercizio in perdita.
 
Nell’anno di imposta "n+1" la ditta individuale passa al regime forfettario.
 
In tal caso è possibile dedurre la perdita dell’anno "n" nel Modello Redditi relativo all’annualità “n+1” abbattendo così il reddito imponibile.

 
Tutto chiaro fin qui?

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