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Come estinguere i debiti col saldo e stralcio

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Data
20 febbraio 2019
Inserito da
Studio Caggegi&Mazzeo
Categoria
Fiscalità

a cura del Dott. Emanuele Caggegi

Il Decreto Semplificazioni allegato alla legge di Bilancio 2018 ha introdotto la possibilità di ridurre notevolmente le somme dovute al fisco che i contribuenti in particolari condizioni economiche non sono in grado di pagare.
Ecco di seguito chi, come, quando aderire e quali debiti sono compresi nel saldo e stralcio delle cartelle esattoriali.
 


Che cos'è il saldo e stralcio e come estinguere i debiti col fisco?

Il saldo e stralcio è una sorta di rottamazione o estinzione parziale di quei debiti, già affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, che le persone fisiche versanti in una particolare situazione economica possono adesso non pagare integralmente.
Si tratta ad esempio di cartelle di pagamento contenenti gli omessi vesamenti dovuti in base alle dichiarazioni annuali oppure ai contributi previdenziali perchè iscritti alle casse professionali o all'Inps.
Chi aderisce al saldo e stralcio verserà una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.


Chi può aderire al saldo e stralcio?

Possono aderire al saldo e stralcio esclusivamente i contribuenti persone fisiche (no società) che si trovano in particolari situazioni di difficoltà economica oppure soggetti alla procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012.


Quali sono le condizioni per aderire al saldo e stralcio?

I contribuenti persone fisiche devono avere un ISEE non superiore a 20.000 euro.
La quota agevolata per il pagamento è così differenziata:
  • 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;
  • 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
  • 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.
A questi importi si aggiungono le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

In caso di soggetti rientranti nella procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.


Cosa succede se l'ISEE è superiore a 20.000 euro?

Se l'indicatore della situazione economica è superiore a 20.000 euro, è possibile aderire alla Definizione agevolata 2018, detta anche "rottamazione ter", riguardante i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Per maggiori dettagli leggi qui.


Quali sono i debiti che rientrano nel saldo e stralcio?

Il provvedimento riguarda i debiti intestati a persone fisiche, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall’omesso versamento:
  • di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
  • dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.


Cosa succede se tutti i miei debiti non rientrano tra quelli previsti per il saldo e stralcio?

In questo caso è possibile presentare domanda di adesione per la Definizione agevolata 2018 (rottamazione-ter).


Cosa succede se alcuni dei miei debiti rientrano nel saldo e stralcio ed altri invece no?

Può certamente accadere che in diverse cartelle di pagamento o anche all'interno della stessa cartella di pagamento siano presenti debiti riferiti a carichi che rientrano nel saldo e stralcio ed altri esclusi dal provvedimento. In questo caso è possibile presentare due dichiarazioni di adesione separate, una per il saldo e stralcio e l’altra per la Definizione agevolata 2018 (rottamazione-ter) consultabile qui.


E se ho aderito alla Definizione agevolata 2017? Posso aderire anche al saldo e stralcio?

I contribuenti che hanno già aderito alla rottamazione-bis del 2017 ma sono decaduti per non aver versato, entro il 7 dicembre 2018 tempestivamente ed integralmente le rate previste dal piano, se rispettano i requisiti di cui sopra possono aderire al saldo e stralcio.


Come aderire al saldo e stralcio e come presentare la domanda?

Per aderire al saldo e stralcio è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, l’apposita dichiarazione di adesione:

alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello SA-ST, debitamente compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione alla sezione relativa all’attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
- presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello SA-ST debitamente compilato e firmato.

E' possibile effettuare il pagamento in un'unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021. 

I dati attestati dal contribuente, in sede di presentazione della dichiarazione di adesione, saranno confrontati dall’agente della riscossione con l'Inps al fine di verificarne la congruenza e la sussistenza dei requisiti per accedere al saldo e stralcio.


Cosa succede dopo aver presentato la domanda di adesione al saldo e stralcio?

In caso di accoglimento della domanda di saldo e stralcio, entro il 31 ottobre 2019 l'Agenzia delle entrate-Riscossione deve inviare al contribuente una comunicazione contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e del mese di scadenza delle rate con l’importo di ciascuna di esse, insieme ai bollettini per il pagamento.

In caso di mancato accoglimento della domanda di saldo e stralcio, entro il 31 ottobre 2019 l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente una comunicazione motivata del mancato accoglimento, includendo invece automaticamente gli altri debiti rientranti nella rottamazione-ter con le relative scadenze.


Quali sono le novità introdotte in materia di Definizione agevolata 2018 (rottamazione-ter)?

Con le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 135/2018), il pagamento delle somme dovute con la Definizione agevolata 2018 dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure: 
- in 17 rate (5 anni), di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi;
- in 9 rate (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la rottamazione-bis, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.
Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

 
Tutto chiaro fin qui?

Per verificare la tua posizione debitoria e aderire alla definizione agevolata o al saldo e stralcio, clicca qui.

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