Qual è la decorrenza e la durata del congedo di maternità o paternità?
Congedo di maternità
Il congedo di maternità inizia solitamente due mesi prima la data presunta del parto.
Se la gravidanza è a rischio, oppure se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza, il periodo di astensione può decorrere ancor prima dei due mesi dalla data presunta del parto, ma nei rispettivi casi è necessaria una disposizione dell'Azienda sanitaria locale, o della Direzione territoriale del lavoro.
Dopo il parto, il congedo dura:
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tre mesi (salvo flessibilità), oppure in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, per i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva;
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tre mesi più i giorni non goduti, se il parto è anticipato rispetto alla data presunta (anche nel caso in cui la somma dei tre mesi successivi al parto e dei giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto supera il limite di cinque mesi);
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l'intero periodo di interdizione prorogata disposto dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il periodo immediatamente successivo al parto).
In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.
La data del parto deve essere sempre aggiunta ai consueti cinque mesi di congedo di maternità.
Nel caso in cui le condizioni di salute della madre sono compatibili con la ripresa dell'attività lavorativa, sempre su attestazione medica, e se il neonato è ricoverato in una struttura ospedaliera, la madre può sospendere anche parzialmente il congedo successivo al parto e riprendere l'attività lavorativa.
In caso di adozione o affidamento, la sospensione del periodo di congedo di maternità per il ricovero del minore è invece prevista solo per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, sempre che sia stata ripresa l'attività lavorativa.
Se si verifica l'
interruzione di gravidanza, la lavoratrice può astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità, a patto che non abbia rinunciato alla facoltà di fruire del congedo di maternità.
Adozione e affidamento di minore
Per l'adozione o l'affidamento nazionale di minore il congedo di maternità spetta per cinque mesi a partire dal momento in cui il minore adottato o affidato prima dell'adozione fa il suo ingresso in famiglia.
Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta:
- per cinque mesi a partire dall'ingresso in Italia del minore adottato o affidato, con il periodo di congedo che può essere fruito anche parzialmente prima dell'ingresso in Italia del minore;
- per tre mesi alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti se l'affidamento non è preadottivo, anche frazionato su cinque mesi, a partire dall'affidamento del minore. Tale congedo non spetta invece alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
Congedo di paternità
Il congedo di paternità è riconosciuto quando si verificano eventi che riguardano la madre del bambino. In particolare spetta in caso di:
- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio o mancato riconoscimento del neonato da parte della madre;
- affidamento esclusivo del figlio al padre;
- rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità in caso di adozione o affidamento di minori.
Il congedo di paternità decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi di cui sopra fino a tutto il periodo di congedo di maternità non fruito dalla madre lavoratrice. Se la madre è non lavoratrice, il congedo di paternità termina dopo tre mesi dal parto.
In caso di ricovero del bambino in una struttura ospedaliera, il congedo di paternità può essere sospeso, anche parzialmente, fino alle dimissioni del bambino.
Attenzione: la legge di Bilancio ha prorogato per il 2017 una misura a sostegno dei padri, il
congedo papà,
che puoi approfondire qui.
Qual è l'indennità spettante per il congedo obbligatorio di maternità?
Durante i periodi di congedo, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto a percepire un'indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo stipendio precedente l'inizio del congedo di maternità.
Per gli iscritti alla Gestione Separata Inps, se il reddito deriva da attività libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa parasubordinata, l'indennità di congedo è pari all'80% di 1/365 del reddito.
In questi casi l'indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro, il quale eserciterà il diritto di rivalsa sull'Inps.
Se invece i destinatari dell'indennità sono:
- lavoratrici stagionali;
- operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell'indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);
- lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
- lavoratrici disoccupate o sospese;
- lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che non hanno scelto il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio CA2G
l'indennità è pagata direttamente dall'INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente.
Per gli iscritti alla Gestione Separata il pagamento è sempre effettuato direttamente dall'Inps.
Entro quando posso far valere il diritto all'indennità di maternità?
Il diritto all'indennità si prescrive entro un anno, e decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità (o paternità).
Quali sono i requisiti per ottenere l'indennità di maternità o paternità?
Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro.
Per le colf e le badanti sono richiesti 26 contributi settimanali nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo.
Per le lavoratrici agricole è richiesto, nell'anno di inizio del congedo, il possesso della qualità di bracciante comprovata dall'iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo.
Per le lavoratrici disoccupate o sospese, il congedo di maternità deve iniziare entro 60 giorni dall'ultimo giorno di lavoro. Può decorrere oltre i 60 giorni solo se sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione. Se le disoccupate negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all'indennità di maternità spetta solo se il congedo di maternità è iniziato entro 180 giorni dall'ultimo giorno di lavoro e sono stati versati 26 contributi settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo.
Per
le lavoratrici e i lavoratori iscritti esclusivamente alla Gestione Separata Inps e non pensionati, il diritto all'indennità spetta se nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo risultano effettivamente accreditati o dovuti alla gestione separata almeno tre contributi mensili comprensivi della predetta aliquota maggiorata (automaticità delle prestazioni, articolo 64-ter del TU, introdotto dal decreto legislativo 80/2015). Per ogni approfondimento si rinvia alla
circolare INPS 26 febbraio 2016 n. 42.
Per
le lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che scelgono il pagamento delle indennità con il conguaglio CA2G (
circolare INPS 23 ottobre 2015 n. 173), la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori e determinata in base alla residenza dell'assicurato.
Quando presentare la domanda di richiesta dell'indennità di maternità?
La domanda va presentata prima dei due mesi precedenti la data presunta del parto.
Attenzione: non è possibile presentare la domanda oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità.
Successivamente, entro 30 giorni dal parto, la lavoratrice dovrà comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità.
Come fare la domanda di indennità per congedo obbligatorio di maternità?
E' possibile fare domanda:
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online, attraverso il servizio dedicato dell'Inps;
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tramite contact center;
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tramite intermediari abilitati;
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direttamente presso gli uffici in modalità cartacea (obbligatoria per lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA, dipendenti da datori di lavoro che rinunciano al pagamento delle indennità con il conguaglio CA2G).
Affinché la procedura vada a buon fine, è necessario allegare tutta la documentazione richiesta.
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