a cura del Dott. Emanuele Caggegi
Introduzione: il confine tra emergenza e nuove scadenze fiscali
Cari imprenditori e titolari di Partita IVA, l'eco dell'emergenza Covid-19 risuona ancora con forza nel complesso mondo della fiscalità italiana, in particolare nella delicata area della riscossione coattiva. Chi opera nel business sa quanto sia fondamentale la certezza dei tempi: sapere esattamente quando un debito può essere riscosso e quando, al contrario, l'azione di recupero si prescrive o decade.
La normativa dettata per far fronte alla pandemia ha agito come un terremoto, sospendendo più volte le operazioni di recupero gestite dall’agente della riscossione. Oggi, a distanza di anni, gli effetti di quella legislazione sono tutt'altro che esauriti: si manifestano attraverso un intricato groviglio di proroghe e sospensioni che riguardano i termini di decadenza e prescrizione delle attività di recupero forzoso.
Il nostro obiettivo, in qualità di esperti in
consulenza contabile e
consulenza fiscale e tributaria, è offrirvi una bussola chiara in questo mare di scadenze differite, un elemento cruciale per la
valutazione degli assetti aziendali e per la pianificazione finanziaria. Affronteremo in dettaglio le norme che hanno modificato i termini, i pagamenti che sono stati effettivamente sospesi e il nuovo orizzonte temporale entro cui Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) può agire.
Se state cercando un
commercialista online che vi supporti nella gestione di carichi tributari pregressi, comprendere queste dinamiche è il primo passo verso una gestione aziendale solida e informata.
Le fondamenta della sospensione: D.L. Cura Italia e i due binari normativi
L'impianto normativo che ha gestito la crisi è stato introdotto principalmente con il D.L. 18/2020, noto come "Decreto Cura Italia". Questo decreto si è mosso su due binari paralleli, disciplinati dagli articoli 67 e 68, ciascuno con destinatari e finalità distinte, ma entrambi ispirati alla logica di favorire i contribuenti pur contemperando le esigenze degli enti impositori.
Articolo 67: la sospensione delle attività di controllo
L'Articolo 67 è stato rivolto alla totalità degli enti impositori, inclusi gli enti territoriali (come Comuni, Province e Regioni). Questa norma ha disposto la sospensione dei termini per le attività di controllo nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 1° giugno 2020. È fondamentale notare che tale sospensione riguardava i termini, non l'attività in sé; gli uffici fiscali potevano comunque proseguire le attività, dando precedenza agli atti urgenti e indifferibili.
La conseguenza legale più diretta di questa sospensione è stato il corrispondente differimento dei termini di decadenza non ancora scaduti alla data dell'8 marzo 2020.
Articolo 68: il blocco dei versamenti e l’intervento su Ader
L'Articolo 68, invece, ha avuto come destinatario diretto l’incaricato della riscossione coattiva, in particolare l’Ader (Agenzia delle Entrate-Riscossione), per quanto concerne le entrate erariali.
Questa disposizione ha stabilito la sospensione dei versamenti dovuti ad Ader in scadenza nel lungo periodo che va dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Ma il punto cruciale dell'Articolo 68 risiede nel rinvio integrale al contenuto dell'Articolo 12 del D.Lgs. 159/2015. Quest'ultima norma è la chiave di volta per comprendere gli effetti a lungo termine, poiché essa prevede due principi fondamentali:
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Differimento pluriennale: i termini in scadenza nell’anno di sospensione (o negli anni successivi interessati dalla moratoria) vengono differiti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla cessazione della sospensione.
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Divieto di notifica: durante il periodo di sospensione dei termini di pagamento, è fatto divieto assoluto di notificare cartelle di pagamento.
L’identità dei versamenti sospesi: rateizzazioni sotto la lente
Per chi si occupa di
consulenza contabile, la domanda immediata è: quali pagamenti sono stati inclusi in questa lunga moratoria (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021)?
La disciplina ha bloccato tutti i pagamenti in scadenza in quel periodo, includendo le cartelle per le quali il termine di versamento (60 giorni dalla notifica) cadeva nell’arco temporale della moratoria.
L'Art. 68 menziona specificamente i pagamenti che traggono origine dagli accertamenti esecutivi e dagli avvisi di addebito. Dato che l'intera disposizione dell'Art. 68 è indirizzata all'Agente della Riscossione (Ader), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito (Circolare 5/2020) che il riferimento deve intendersi circoscritto agli atti (accertamenti esecutivi) già affidati all’Ader.
Questo porta a una considerazione fondamentale: una volta che un accertamento esecutivo è affidato all'agente, il suo termine ordinario di pagamento (che coincide con la scadenza per ricorrere) si è necessariamente consumato. Dunque, i versamenti sospesi in quel periodo non potevano essere i pagamenti iniziali, ma riguardavano:
Ne consegue che tutte le rate in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, relative a dilazioni su cartelle, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito, hanno beneficiato della sospensione.
Blocco totale: gli effetti della moratoria sugli atti esecutivi
Il richiamo all'Art. 12 del D.Lgs. 159/2015 ha avuto un impatto non solo sui versamenti, ma sull'intera capacità operativa di recupero forzoso dell’Ader.
Il divieto di notificare cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione ha portato l'Agente della Riscossione (Ader) a dedurre in modo coerente la preclusione all’attivazione di nuove procedure esecutive e all’adozione di nuove misure cautelari.
In pratica, fino al 31 agosto 2021, tutte le azioni di recupero coattivo sono state inibite, inclusi:
Questa inibizione ha rappresentato un beneficio esteso a tutti i debitori, anche quelli che avevano debiti già scaduti prima dell'8 marzo 2020, i quali non potevano subire nuove azioni di "aggressione" da parte di Ader.
Il mosaico normativo: decadenza, prescrizione e la nuova data finale
La parte più complessa e di maggiore interesse per la
consulenza societaria e la gestione del debito riguarda le proroghe definitive dei termini di decadenza e prescrizione. L'intreccio tra la normativa generale (Art. 12 D. Lgs. 159/2015) e una successiva norma speciale (Art. 68, comma 4-bis, DL 18/2020) ha creato un quadro che richiede precisione millimetrica.
La regola generale (Art. 12 D. Lgs. 159/2015)
L'Articolo 12 D. Lgs. 159/2015, richiamato dall'Art. 68, stabilisce due principi di proroga per i termini di decadenza e prescrizione:
1. Proroga fissa per scadenze critiche: tutti i termini originariamente in scadenza nell'anno 2020 o 2021 (le due annualità interessate dalla sospensione) sono prorogati al 31 dicembre 2023. Questa data corrisponde al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di cessazione del periodo di sospensione.
2. Proroga a giorni: i termini diversi da quelli che scadono nel 2020/2021 sono prorogati per un periodo corrispondente alla moratoria dei pagamenti: 542 giorni (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
Questa norma generale trova applicazione ogni qualvolta non opera la disposizione speciale.
La regola speciale (Art. 68, comma 4-bis) e il differimento di 24 mesi
Successivamente è stata introdotta la disposizione speciale recata nel comma 4-bis dell'Articolo 68, DL 18/2020. Questa norma è dirimente, stabilendo una proroga di ventiquattro mesi (2 anni) dei termini di decadenza e prescrizione per due specifiche categorie di carichi affidati all’agente della riscossione:
1. Affidamenti per periodo: carichi relativi a entrate tributarie e non tributarie affidati ad Ader durante il periodo di sospensione (8 marzo 2020) e successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021.
2. Affidamenti per tipologia di controllo: carichi relativi alle procedure di controllo delle dichiarazioni di cui all'Art. 157, comma 3, DL 34/2020, anche se affidati dopo il 31 dicembre 2021. Queste includono in particolare le liquidazioni e i controlli formali delle dichiarazioni presentate tra il 2017 e il 2018.
Questa proroga di 24 mesi prevale su ogni altra disposizione precedente (come la proroga di 14 mesi prevista altrove).
Esemplificazioni pratiche per imprenditori
Caso A (regola generale 31/12/2023): se i termini di notifica delle cartelle relative alle liquidazioni delle dichiarazioni presentate nel 2017 (scadenza naturale 31 dicembre 2020) o ai controlli formali delle dichiarazioni presentate nel 2016 (scadenza naturale 31 dicembre 2020) non sono ricompresi nella norma speciale, la nuova scadenza, in quanto termine che cade nel 2020, è fissata al 31 dicembre 2023.
Caso B (regola generale 542 giorni vs. 31/12/2023):
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Scadenza 2022: se l'affidamento di un ruolo IMU fosse dovuto scadere naturalmente il 31 dicembre 2022 (ad esempio, accertamento definitivo nel 2019), il termine non ricade nel 2020 o 2021. Pertanto, si applica la proroga di 542 giorni rispetto alla scadenza originaria.
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Scadenza 2021: se lo stesso affidamento IMU fosse scaduto naturalmente il 31 dicembre 2021 (ad esempio, accertamento definitivo nel 2018), il termine, cadendo in uno degli anni di sospensione, è prorogato al 31 dicembre 2023.
Caso C (regola speciale 24 mesi): se l'affidamento riguarda un controllo formale della dichiarazione 2018, ed è stato effettuato nel 2022 (rientrando nella tipologia di controllo specifica, Art. 68 comma 4-bis), la scadenza naturale del 31 dicembre 2022 è differita di 24 mesi, portando il nuovo termine al 31 dicembre 2024.
Caso D (termini prescrizionali): riguardo a carichi affidati nel 2019, la norma speciale (4-bis) non si applica. Si rientra quindi nella previsione generale del D. Lgs. 159/2015, ma si parla di termini prescrizionali (decennali, se non interrotti) che erano pendenti all'8 marzo 2020 e che sono stati soggetti alla proroga di 542 giorni.
La riscossione locale: cosa cambia per gli Enti Territoriali
Un capitolo a parte merita la riscossione gestita dagli Enti Territoriali (principalmente Comuni) che hanno scelto di non avvalersi dell'Agente della Riscossione.
L'Art. 68, comma 2, del DL 18/2020 ha esteso le previsioni di sospensione anche alle ingiunzioni fiscali notificate dagli enti locali. Di conseguenza, anche per il comparto dei tributi locali, si applica l'integrale testo dell'Art. 12 D. Lgs. n. 159/2015.
È cruciale notare che, in questo ambito, non risulta applicabile la disposizione speciale di cui al comma 4-bis dell’Art. 68. Questo perché la norma speciale è disegnata esclusivamente per la fattispecie dell’affidamento all’agente della riscossione.
Pertanto, per le ingiunzioni fiscali emesse dagli enti locali:
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Se il termine originario di decadenza scadeva nel 2020 o nel 2021, la nuova scadenza è fissata al 31 dicembre 2023.
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Per le ingiunzioni diverse, il nuovo termine si ottiene allungando la scadenza originaria di 542 giorni.
Conclusioni: la necessità di un commercialista strategico
Il panorama normativo delle proroghe e delle sospensioni sulla riscossione coattiva, ereditato dall'emergenza sanitaria, è indiscutibilmente frastagliato e di difficile ricostruzione per chi non è addetto ai lavori. L'Articolo 12 del 2015 e il comma 4-bis del 2020 hanno generato un doppio binario di scadenze che interesserà i carichi tributari fino al 2024 e oltre, riguardando potenzialmente tutte le dichiarazioni tributarie presentate fino al 2019.
Per un imprenditore, tentare di navigare da solo tra i "542 giorni" e le scadenze fisse al 31 dicembre 2023/2024 è un rischio inutile. La certezza della data di decadenza o prescrizione è un asset strategico per la
valutazione degli assetti aziendali e per la gestione finanziaria.
Non lasciare che l'incertezza normativa metta a rischio la tua attività. Ottieni la chiarezza e la sicurezza necessarie per pianificare il futuro del tuo business.
Non farti sorprendere da un’azione di riscossione inaspettata. La complessità delle proroghe richiede una verifica professionale e tempestiva.
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