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Definizione agevolata delle controversie tributarie

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Data
5 novembre 2018
Inserito da
Studio Caggegi&Mazzeo
Categoria
Fiscalità

a cura del Dott. Emanuele Caggegi

L'ampio raggio d'azione della definizione agevolata introdotta con il "Collegato alla Finanziaria 2019" interessa anche le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate in ogni grado e stato di giudizio. Vediamo di seguito come il contribuente può aderire risparmiando, in caso di vittoria, notevoli somme di denaro.
 


Che cos'è la definizione agevolata delle controversie tributarie?

La definizione agevolata delle controversie tributarie rappresenta la conclusione di una lite fiscali che ha per oggetto il recupero di certe somme di denaro, dove le parti in causa sono da un lato il contribuente e dall'altro l'Agenzia delle Entrate. Contro le contestazioni dell'Ufficio, il contribuente, in primo, secondo e terzo grado di giudizio (fino alla Cassazione) può chiedere di chiudere definitivamente la questione col fisco, pagando un importo pari al valore della controversia o dell'importo del tributo, al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

Se si dimostra, con pronuncia giurisdizionale depositata al 24 ottobre 2018, che l'Agenzia delle Entrate è la parte soccombente, la controversia può essere risolta pagando:
  • il 50% del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  • il 20% del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
Se la controversia ha per oggetto le sanzioni non collegate ai tributi, allora può essere definita pagando:
  • il 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate con pronuncia giurisdizionale depositata al 24 ottobre 2018;
  • il 40% negli altri casi.
Se invece la controversia ha per oggetto le sanzioni collegate ai tributi, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni se il rapporto relativo ai tributi è stato definito anche con modalità diverse da quanto appena detto.


Come si aderisce alla definizione agevolata delle controversie tributarie?

Per risolvere la controversia tributaria (per ciascun atto impugnato) il contribuente deve presentare apposita domanda e pagare gli importi dovuti o la prima rata entro il 31 maggio 2019.
Per gli importi superiori a 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali (31/08, 30/11, 28/02 e 31/05 di ogni anno).
Se le somme oggetto della controversia tributaria erano già inserite nella precedente definizione agevolata, è possibile perfezionare il tutto pagando il residuo dovuto entro il 7 dicembre 2018.

Attenzione, va evidenziato che:
- dagli importi dovuti si scomputa quanto già versato in pendenza di giudizio;
- la definizione agevolata non comporta la restituzione delle somme già versate in eccedenza a quanto dovuto;
- gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato fino al 23/10/2018.

Inoltre, le controversie definibili non sono sospese fino a che il contribuente non presenta un'apposita richiesta al Giudice dichiarando di voler aderire alle nuove disposizioni. Solo in tal caso il processo è sospeso fino al 10/06/2019. Ancora, se entro tale data il contribuente deposita copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31/12/2020.

Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dal 24/10/2018 al 31/07/2019.


Casa accade in caso di diniego della definizione agevolata delle controversie tributarie?

L'eventuale diniego della definizione agevolata è notificato entro il 31/07/2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
Se la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente insieme al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest’ultimo o dalla controparte nello stesso termine.
In assenza di istanza di trattazione presentata entro il 31/12/2020 dalla parte che ne ha interesse, il processo si estingue

Infine, la definizione perfezionata da un coobbligato produce effetto anche in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

Le modalità di attuazione delle nuove disposizioni sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

 
Tutto chiaro fin qui?

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