a cura del Dott. Emanuele Caggegi
Come ormai è noto, con l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 dell'obbligo di emissione della fattura elettronica in formato xml per quasi tutte le aziende operanti in Italia, l'unico documento fiscalmente rilevante è appunto la stessa fattura elettronica ricevuta tramite il Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate, e non quella cartacea data al cliente (detta anche di cortesia).
Quindi, in mancanza della fattura elettronica, la sola fattura cartacea non conta ai fini del diritto alla detrazione dell'Iva.
Ma cosa succede se non ricevo la fattura elettronica? E come faccio a scaricare l'Iva sulla fattura che non ho ricevuto ma che ho già pagato?
Il soggetto che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni,
acquista beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di
fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito in base all’
articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con
sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un
minimo di euro 250, sempreché non provveda a
regolarizzare l’operazione con determinate modalità.
Quali sono i modi per regolarizzare la mancata ricezione di una fattura elettronica?
Esistono
2 modalità per regolarizzare l'operazione di acquisto di beni o servizi che non trova riscontro con la relativa emissione o con la regolare emissione della fattura elettronica:
1. se l'acquirente non ha ricevuto la fattura
entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione,
deve presentare all'ufficio territoriale competente,
previo pagamento dell’imposta, ed
entro il trentesimo giorno successivo, un
documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’
articolo 21 D.P.R. 633/1972, relativo alla fatturazione delle operazioni;
2. se l'acquirente ha ricevuto una fattura irregolare, deve presentare all’ufficio territoriale competente, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.
Ai fini della regolarizzazione occorre pertanto conteggiare il trascorrere dei quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione senza che sia stata emessa la fattura elettronica di acquisto. La data di effettuazione delle operazioni nazionali, ai fini Iva, coincide con la data di pagamento per le prestazioni di servizi oppure con la data di consegna o spedizione per le cessioni di beni (o anche in questo caso con la data di pagamento se anticipata rispetto alla consegna o spedizione).
Cosa deve fare l'acquirente per non incorrere in sanzione?
Per non incorrere nella sanzione pari al 100% dell’Iva, il cessionario (l'acquirente) entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione senza che sia arrivata la fattura, deve:
- versare l’Iva con il modello F24 utilizzando il codice tributo “9399 – regolarizzazione operazioni soggette ad Iva in caso di mancata o irregolare fatturazione – Articolo 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997” (istituito con risoluzione 69/E/2000);
- inviare un documento con i dati della fattura all’ufficio competente. A tal proposito nella fatturazione elettronica è previsto il codice Tipo documento pari a TD20 – Autofattura, da utilizzare in caso di emissione dell’autofattura per regolarizzazione della fattura non ricevuta;
- registrare il documento solo nel registro Iva acquisti al fine di esercitare la detrazione Iva.
Ma così facendo l'Iva risulta pagata due volte?
E' chiaro che nel caso di fattura già pagata, l'Iva risulterebbe versata due volte (al momento del pagamento del fornitore e successivamente con F24 ad emissione di autofattura).
Pertanto, l'unica soluzione per recuperare l'Iva versata in misura doppia è quella di fare causa al fornitore.
Ecco un esempio su come procedere per regolarizzare la mancata o errata ricezione della fattura elettronica
Se, ad esempio, è stato effettuato un acquisto di beni consegnati in data 2 gennaio 2019 del valore imponibile di 1.000 euro e, alla data del 2 maggio, non è stata ancora ricevuta la fattura elettronica, il cessionario dovrà regolarizzare l’operazione per non incorrere in sanzione entro il 1° giugno.
Tale regolarizzazione richiede il versamento dell’Iva per 220 euro con il codice tributo 9399, l’invio al Sistema di Interscambio della fattura con tipo documento TD20 e la registrazione del documento nel registro Iva acquisti per esercitare la detrazione Iva secondo le regole ordinarie.
Si evidenzia come tale norma sia in contrasto con la possibilità, per i fornitori con liquidazione Iva trimestrale, di trasmettere entro il 16 maggio 2019 una fattura elettronica datata 2 gennaio 2019, senza incorrere in nessuna sanzione.
Il D.L. 119/2018, infatti, prevede l’esclusione delle sanzioni per il primo semestre 2019, esteso, per i mensili al 30 settembre 2019, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di liquidazione relativa al momento di effettuazione dell’operazione (ossia entro il 16 maggio, per le operazioni effettuate dai contribuenti trimestrali Iva nel primo trimestre).
Tutto chiaro fin qui?
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