a cura del Dott. Emanuele Caggegi
Cosa sono i concorsi a premi?
Il concorso a premio è un'iniziativa, avente fini anche in parte commerciali, diretta a favorire, nel territorio dello Stato italiano e attraverso la promessa di premi, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi oppure la vendita di beni o servizi.
I premi messi in palio consistono in beni (compresi beni immobili), servizi, sconti di prezzo.
Non possono essere ricompresi tra i premi il denaro, i titoli di prestito pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento, le polizze di assicurazione sulla vita. Nel concorso a premio l'assegnazione dei premi dipende dalla sorte; da un congegno o da macchina; dall'abilità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a manifestazioni sportive, letterarie, culturali o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori; dall'abilità dei concorrenti ad adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento della manifestazione.
I premi messi in palio sono consegnati agli aventi diritto entro il termine di sei mesi dall'individuazione dei vincitori.
La partecipazione al concorso a premio è gratuita, salvo le ordinarie spese di spedizione o telefoniche (o di invio di SMS) necessarie ai fini della partecipazione.
Chi promuove i concorsi a premi?
Il concorso a premio può essere svolto solo da imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi al fine di promozionare i propri beni o servizi.
Le imprese possono anche essere straniere, senza sede stabile in Italia ma, in tal caso, devono avvalersi di un rappresentante fiscale, residente nel territorio dello Stato, nominato con le modalità e gli effetti di cui all'art. 17 del DPR 26/10/1972, n. 633 e successive modificazioni.
Il concorso può svolgersi anche in associazione tra più imprese ove ciascuna promozioni con la medesima iniziativa i propri beni o servizi.
Come fare per... L' avvio, lo svolgimento, la premiazione e il termine del concorso a premi:
Preventiva “comunicazione di svolgimento”:
Entro 15 giorni antecedenti la data di inizio del concorso (NB sono 15 gg. di calendario, escludendo il giorno del concorso) l'impresa deve compilare le diverse sezioni da A a M del modulo CO/1, allegando i seguenti documenti:
1) Regolamento del concorso:
Predisposto prima dell'avvio del concorso, deve indicare soggetti promotori, durata, ambito territoriale, modalità di svolgimento, natura, valore indicativo dei premi messi in palio, termine della consegna, dati delle Onlus alle quali devolvere i premi non assegnati. In caso di modifiche del regolamento è necessaria un'apposita comunicazione al Ministero il giorno stesso in cui le stesse hanno effetto o per modifiche sostanziali almeno 15 gg. prima.
2) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio:
Nel caso di sistema di rinvenimento immediato dei premi messi in palio dal concorso, l'inserimento di tagliandi o altri elementi vincenti, tra quelli non vincenti, il promotore deve certificare tramite dichiarazione sostitutiva, la conformità del sistema in parola al regolamento.
3) Documento originale di cauzione prestata a garanzia dei premi promessi:
La cauzione è pari al 100% del valore complessivo del montepremi, determinato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o dell'imposta sostitutiva, ma al netto della relativa imposta. Il beneficiario è il Ministero dello Sviluppo Economico ed ha scadenza non inferiore ad un anno dalla conclusione del concorso. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato presso la Tesoreria provinciale dello Stato o mediante fidejussione bancaria o assicurativa.
Al termine del concorso, assegnati i premi e inviato il verbale di chiusura al Ministero, la cauzione viene svincolata trascorsi 180 gg. dalla data di trasmissione del verbale, previa idonea verifica da parte del Ministero che, attestato il regolare svolgimento del concorso, dispone lo svincolo della cauzione. In caso di violazioni nella consegna dei premi, il Ministero determina l'incameramento totale o parziale della cauzione, pari al 100% del valore dei premi del concorso.
A chi inviare la comunicazione di svolgimento del concorso a premi?
La comunicazione va trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica Divisione XIX – Manifestazioni a premio.
L'inoltro può essere effettuato esclusivamente tramite il servizio telematico Prema on-line, attivo sul dominio
http://www.impresa.gov.it/
Il servizio Prema on-line è l'unico canale di trasmissione.
Tuttavia, se il sistema telematico rilascia informazione secondo cui il servizio Prema on-line è inattivo, l'impresa potrà trasmettere il regolamento firmato digitalmente, nonché il foglio contenente la schermata di blocco del servizio mediante posta elettronica con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica m.premio@mise.gov.it, all’indirizzo PEC dgmccvnt.div10@pec.mise.gov.it, e a quello dei Monopoli di Stato giochi.concorsiapremio@aams.it. Dovrà poi seguire la trasmissione tramite il portale quando il servizio risulterà in funzione.
Attenzione: Decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore del
Decreto direttoriale del 05 luglio 2010, e cioè dal 25 gennaio 2011, il servizio Prema on-line diventa l'unico canale di trasmissione. Tuttavia, se il sistema telematico rilascia informazione secondo cui il servizio Prema on-line è inattivo, l'impresa potrà trasmettere la comunicazione con i relativi allegati mediante posta elettronica con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica m.premio@mise.gov.it e a quello dei Monopoli di Stato giochi.concorsiapremio@aams.it.
Quando inviare la comunicazione del concorso a premi?
Il termine massimo di durata di un concorso a premio è di un anno, decorrente dalla data di inizio (che coincide con il giorno a partire dal quale viene fatta pubblicità all'iniziativa) con termine il giorno di individuazione dei vincitori.
I documenti per l'avvio di un concorso vanno presentati al Ministero almeno 15 gg. prima dell'avvio.
In caso di modifiche al regolamento la comunicazione può avvenire anche lo stesso giorno in cui esse hanno effetto, a meno che non vi siano modifiche alle caratteristiche sostanziali del concorso o del regolamento, nel quale caso esse devono essere trasmesse almeno quindici giorni prima che esplichino i loro effetti.
Il regolamento del concorso a premi
Il regolamento contiene l'indicazione dell'impresa promotrice e di quelle associate all'iniziativa, della durata, dell'ambito territoriale, delle modalità di svolgimento della manifestazione, della natura e del valore indicativo dei premi messi in palio, del termine di consegna degli stessi, della Onlus a cui devolvere i premi non assegnati.
L'impresa sceglie attraverso quali canali i destinatari del concorso a premio devono venire a conoscenza dell'iniziativa premiale.
Cosa fare dopo la comunicazione dello svolgimento del concorso a premi?
Per la/le fase/i di assegnazione dei premi e al termine del concorso a premio l'impresa deve richiedere l'intervento di un notaio oppure di un funzionario della Camera di Commercio territorialmente competente, nominato responsabile della fede pubblica, per la redazione dei verbali secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 430/2001. Spetta alle imprese, e non più alle Camere di commercio o ai notai, trasmettere tramite "Prema on-line" i verbali di chiusura.
Contatti
Detraibilità fiscale dei premi
Il costo dei premi è fiscalmente detraibile con modalità e tempi diversi a seconda del loro valore unitario e di come vengono utilizzati.
Per le imprese che distribuiscono premi di valore inferiore a € 50,00:
-
se i premi sono utilizzati in operazioni a premio, l’IVA è indetraibile e il costo di tutta l’operazione è fiscalmente deducibile da uno a tre anni, a scelta dell’azienda;
-
se invece vengono dati come omaggio, quindi regalati a clienti, collaboratori o dipendenti, L’IVA è detraibile e il costo, IVA compresa, è fiscalmente deducibile in un solo esercizio.
-
se vengono dati in premio a chi collabora a ricerche di mercato (risponde a interviste, compila questionari) l’IVA è detraibile e il costo deducibile in un solo esercizio.
In sintesi i premi il cui costo è inferiore a € 50,00 godono sempre della deducibilità totale dal reddito d’impresa, mentre sono assoggettati all’IRPEF solo se vengono assegnati per sorteggio (concorsi a premi), ma non sono mai assoggettati all’IRPEF se i premiati sono propri dipendenti, purché non si superi il valore di € 258,22 in un anno.
TABELLA RIASSUNTIVA DETRAIBILITA’ FISCALE DEI PREMI DI VALORE INFERIORE A € 50,00
|
IMPOSIZIONE FISCALE |
IVA |
IRES |
TASSAZIONE IRPEF Se il percipiente è |
|
TIPO DI OPERAZIONE |
Detraibilità |
Deducibilità del costo |
Consumatore Finale |
Trade |
Agente |
Lavoratore Autonomo |
Dipendente |
|
Operazioni a Premio |
NO |
Totale da 1 a 3 anni |
NO |
NO |
NO |
NO |
No fino a € 258 in un anno |
|
Concorsi a Premio |
NO |
Totale da 1 a 3 anni |
25% |
25% |
R.d’acconto |
R.d’acconto |
No fino a € 258 in un anno |
|
Omaggi |
SI* |
Totale in 1 anno |
NO |
NO |
NO |
NO |
No fino a € 258 in un anno |
|
Ricerche di Mercato |
SI |
Totale in 1 anno |
NO |
NO |
NO |
NO |
No fino a € 258 in un anno |
I premi con un costo unitario superiore a € 50,00 hanno il seguente trattamento fiscale:
-
Per le imprese che li distribuiscono il costo è completamente deducibile se è inerente, ad es. se i premi hanno lo scopo di incrementare le vendite (workshop, operazioni promozionali e concorsi a premio). Se vengono dati come omaggi sono considerati spese di rappresentanza e la deducibilità è limitata agli scaglioni previsti dal D. Lgs. n. 147/2015, e l’IVA è indetraibile;
-
Per le persone fisiche che li ricevono:
-
non costituiscono reddito imponibile i premi che vengono percepiti dal consumatore finale in operazioni a premio, quelli che consistono in inviti a partecipare a fiere connesse all’attività lavorativa (workshop), e quelli percepiti dai dipendenti fino al valore di € 258,22 nell’arco di un anno;
-
costituiscono reddito imponibile:
per tutti, esclusi i dipendenti fino al valore di € 258,22 nell’anno, i premi ricevuti in omaggio ed in concorsi a premio;
per il trade, la forza di vendita e, se il valore eccede € 258,22 nell’anno, per i dipendenti i premi percepiti in operazioni a premio.
TABELLA RIASSUNTIVA DETRAIBILITA’ FISCALE DEI PREMI DI COSTO UNITARIO SUPERIORE A € 50,00
|
IMPOSIZIONE FISCALE |
IVA |
IRES |
RITENUTA IRPEF Se il percipiente è |
|
TIPO DI OPERAZIONE |
Detraibilità |
Deducibilità del costo |
Consumatore Finale |
Trade |
Agente |
Lavoratore Autonomo |
Dipendente |
|
Operazioni a Premio |
NO |
Totale da 1 a 3 anni |
NO |
25% |
R.d’acconto |
R.d’acconto |
No fino a € 258 in un anno, se eccede si cumula allo stipendio |
|
Concorsi a Premio |
NO |
Totale da 1 a 3 anni |
25% |
25% |
R.d’acconto |
R.d’acconto |
No fino a € 258 in un anno, se eccede si cumula allo stipendio |
|
Omaggi e viaggi non inseriti in manifestazioni a premi |
NO |
Totale entro gli scaglioni del D.Lgs. n. 147/2015* |
25% |
25% |
R.d’acconto |
R.d’acconto |
No fino a € 258 in un anno, se eccede si cumula allo stipendio |
|
Ricerche di Mercato |
SI |
Totale in 1 anno |
25% |
25% |
R.d’acconto |
R.d’acconto |
No fino a € 258 in un anno, se eccede si cumula allo stipendio |
|
Workshop |
SI |
Totale in 1 anno |
N.A. |
NO |
NO |
NO |
NO |
*L’importo massimo deducibile corrisponde alle seguenti % dei ricavi e proventi:
Tassazione premi e vincite
Sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa (con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedono l’applicazione di ritenute alla fonte):
-
i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali assumono rilevanza reddituale
-
gli altri premi diversi da quelli su titoli obbligazionari
-
le vincite derivanti da estrazioni, da giochi di abilità, da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e, in genere, dai sostituti d’imposta (datori di lavoro e enti pensionistici).
Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi, derivanti da operazioni a premio, attribuiti al medesimo soggetto nello stesso periodo d’imposta dal sostituto d’imposta, non supera l’importo di 25,82 euro. Se il valore, invece, è superiore al 25,82 euro, questo è assoggettato interamente a ritenuta. Queste disposizioni non trovano applicazione per i premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
L’aliquota della ritenuta è stabilita nelle seguenti misure:
- premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza: 10%; inoltre, dal 1° gennaio 2012, determinati premi e lotterie sono soggetti a un prelievo addizionale pari al 6% della parte della vincita che eccede i 500 euro;
- premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe: 20%;
- altre tipologie di premi: 25%.
Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, di un importo pari all’imposta gravante sul premio originario.
Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.
Vale la pena di ricordare che:
- la ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e i concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato, in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuno di questi giochi;
- la ritenuta sulle vincite dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall’Unione nazionale incremento razze equine è compresa nell’imposta unica prevista dalle leggi vigenti;
- l’imposta sulle vincite relative alle scommesse al totalizzatore e al libro è compresa nell’importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge;
- la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell’imposta sugli spettacoli.
Tutto chiaro fin qui?
Se ti è piaciuto l'articolo, condividi o lascia un commento.