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Agevolazioni prima casa per under 36

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Data
12 gennaio 2023
Inserito da
Studio Caggegi&Mazzeo
Categoria
Edilizia Finanza Agevolata Fiscalità

a cura del Dott. Emanuele Caggegi


Sintesi delle agevolazioni sull'acquisto della prima casa

Prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni sull’acquisto della prima casa di abitazione per chi ha meno di 36 anni e Isee non superiore a 40mila euro: le agevolazioni riguardano le esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali sugli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione (se la cessione è soggetta a IVA, spetta un credito di importo pari a quella versata per l’acquisto); non si paga l’imposta sostitutiva sull’eventuale finanziamento.
 
Attenzione: il requisito anagrafico deve intendersi riferito al compimento degli anni nell’anno in cui viene rogitato l’atto in questione.

Il beneficio si applica quando ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’aliquota del 2% dell’imposta di registro,


Condizioni per l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota ridotta al 2%

In particolare si può applicare l’imposta di registro con aliquota ridotta del 2% agli atti in questione, relativi ad abitazioni non di lusso, alle seguenti condizioni:
a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano; la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;
b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con l’aliquota agevolata al 2% o con altre agevolazioni previste dalle norme richiamate dalla medesima Nota II-bis.
 
La disposizione NON si applica alle abitazioni aventi le seguenti categorie catastali:
- A1: abitazioni di tipo signorile;
- A8: abitazioni in ville;
- A9: castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici.


Quando la cessione dell'abitazione è soggetta ad IVA

La norma riporta poi la disciplina del medesimo beneficio quando la cessione dell’abitazione sia soggetta ad IVA. In tale caso, l’acquirente che non abbia ancora compiuto trentasei anni nell’anno in cui l’atto è rogitato, beneficia di un credito d’imposta di importo pari a quello dell’IVA versata in relazione all’acquisto.

Tale credito d’imposta non dà luogo a rimborsi ma può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero dell’IRPEF, dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto. Il credito d’imposta può anche essere utilizzato in compensazione.
 
Attenzione: il credito d'imposta deve risultare dall’atto di compravendita l’ammontare di IVA corrisposta in relazione all’acquisto agevolato, che andrà a costituire il credito d’imposta riconosciuto a favore dell’acquirente under trentasei.


Esenzione delle imposte sostitutive nei finanziamenti

Si prevede inoltre l’esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, al ricorrere delle condizioni e requisiti previsti. L’esenzione si applica quando la sussistenza di tali condizioni e requisiti sia dichiarata dalla parte mutuataria resa nell’atto del finanziamento o allegata a tale atto.
 
La disposizione fa riferimento all’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative la cui aliquota, pari allo 0,25% dell’ammontare complessivo del finanziamento, è fissata dall’art. 18 del D.P.R. n. 601/1973 (recante “Disciplina delle agevolazioni tributarie”).


Le novità contenute nella Legge di Bilancio 2023

Ricapitolando, come anticipato, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la proroga al 2023 delle misure previste per agevolare l’acquisto della prima casa di abitazione a favore dei giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età con riguardo all’operatività del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa, al Fondo di garanzia per la prima casa e alle speciali agevolazioni in materia di imposte indirette.

La norma, a fronte del protrarsi e dell’aggravarsi dell’emergenza socio-economica, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa al fine di continuare a garantire ai soggetti più fragili (rientranti nelle categorie prioritarie, come le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni) l’accesso ai mutui garantiti al pari di quanto avvenuto durante l’emergenza sanitaria da Covid -19, nel corso della quale la misura ha avuto origine.

In primo luogo, difatti, viene prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, il regime speciale ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per le categorie prioritarie (di cui sopra), dal 50 fino all’80% della quota capitale, qualora in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori. 

In aggiunta, viene altresì prorogata al 31 marzo 2023, per le istanze ricomprese nel regime speciale dell’80%, l’applicazione di un add-on rispetto al TEGM per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2022.

Ancora, vengono prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, anche le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette, previste per l’acquisto della “prima casa” di abitazione e per i finanziamenti a tal fine erogati, disposte a favore dei giovani che presentino il duplice requisito, anagrafico ed economico, di non aver compiuto trentasei anni di età e di avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.


Rifinanziamento del Fondo di garanzia

Viene disposto infine il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa per l’anno 2023, con l’assegnazione di ulteriori 430 milioni di euro, per riuscire ad assicurare di far fronte al potenziale di domande di garanzia stimate dal Gestore per l’anno 2023, considerando sia la prosecuzione dell’operatività ordinaria della copertura al 50%, sia la proroga al 31 marzo 2023 della copertura fino all’80%.

 
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