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Rientro dei Paperoni in Italia

rientro-dei-paperoni-in-italia---agevolazione-fiscale-per-i-non-residenti
Data
23 gennaio 2018
Inserito da
Studio Caggegi&Mazzeo
Categoria
Fiscalità

a cura del Dott. Emanuele Caggegi

Nel nuovo articolo 24 bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, introdotto dalla Legge di Stabilità 2017, è prevista un'agevolazione rivolta ai non residenti che decidono di trasferirsi in Italia, e che da oggi possono essere assoggettati ad un'unica imposta calcolata in maniera forfettaria a prescindere dai redditi posseduti.
 
Vediamo in sintesi come funziona la nuova imposta per agevolare il rientro in Italia dei cosiddetti "Paperoni".
 


Regime di opzione per i non residenti. A chi spetta?

Il nuovo regime agevolato per il rientro dei capitali dall'estero, spetta alle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia e a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per 9 anni nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.


In cosa consiste l'agevolazione?

Chi è in possesso di cospicui redditi e desidera dunque trasferirsi in Italia, può godere di un'imposta sostitutiva calcolata in maniera forfettaria pari a 100.000 euro per ciascun anno di validità dell'opzione, da versare all'Erario in un'unica soluzione.
Al fisco italiano non interesserà conoscere quali sono i redditi posseduti da questi soggetti. Infatti i super-ricchi dovranno versare un'unica fish dal valore di 100.000 euro a prescindere dai redditi fin d'ora percepiti.
Questo importo può essere ridotto a 25.000 euro per ciascun periodo di imposta per ciascuno dei familiari verso i quali si intende estendere l'opzione, purché anch'essi rispettino i requisiti previsti dalla normativa.
 
La revoca dell’opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l’opzione si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva loro riferita non comporta la decadenza dal regime per le persone fisiche che per prime hanno esercitato l'opzione.


Come si esercita l'opzione?

L'adesione al regime avviene in seguito a risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia, ed è efficace a partire da tale periodo d’imposta.
Nell’istanza il contribuente deve indicare:
  • i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale, oltre al relativo indirizzo di residenza in Italia, se già residente;
  • lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
  • la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione;
  • gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.


Quanto dura l'opzione?

L’opzione per il rientro dei "Paperoni" in Italia cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione. Gli effetti dell’opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.


Alcune considerazioni finali

- L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo;
- L'importo versato non va indicato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi come investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria;
- Esenzione da Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero) e da imposta prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio esteri (DL201/11,art.19, co.13 e 18);
- Non cumulabilità con la legge su ricercatori e docenti rimpatriati (DL 78/10,art.44 e D.LGS. 147/15, art.16);
- Agevolazioni su visto di ingresso e permesso di soggiorno, anche connesse con investimenti in start-up innovative;
- Imposta di successione e donazione dovuta solo su beni e diritti esistenti in Italia in quel momento.

 
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