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Bed & Breakfast o casa vacanze? Quali differenze?

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Data
25 gennaio 2018
Inserito da
Studio Caggegi&Mazzeo
Categoria
Lavoro

a cura del Dott. Emanuele Caggegi


Cosa sono i bed & breakfast?

I Bed and Breakfast sono attività ricettive a conduzione familiare che forniscono servizi di alloggio e prima colazione in un'unità abitativa a destinazione d’uso residenziale, iscritta con la lettera “A” al Catasto locale. L’attività è gestita da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte dell’abitazione stessa, in cui dimorano stabilmente, fino ad un massimo di 3 camere da letto (5 o 6 camere in alcune regioni) e 6 posti letto (12 in alcune regioni).
L'attività può essere intrapresa previa denuncia di inizio attività con i relativi prezzi praticati presentata al Comune ed alla Provincia competenti per territorio, su un modulo predisposto (SCIA) e fornito dalla Provincia, su modello regionale.


Cosa si intende per casa vacanze?

Sono case vacanze, invece, le unità individuabili al Catasto come abitative di tipo residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina, per l’affitto ai turisti, con fornitura facoltativa di servizi accessori, quali biancheria e pulizie. Questa tipologia ricettiva deve essere gestita unitariamente e non per stanze, come accade invece per il B&B.
 
L’attività di casa vacanze può consistere nella gestione non occasionale e organizzata di una o più case o appartamenti ad uso turistico. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque includere alcuna forma di somministrazione di cibi e/o bevande. L'attività è generalmente aperta su denuncia di inizio attività presentata - unitamente ai prezzi praticati - al Comune ed alla Provincia competenti per territorio, su modulo predisposto e fornito dalla provincia, su modello regionale.
 
Una delle domande più gettonate tra chi decide di intraprendere questa attività è:
 
come devono essere trattati i proventi derivanti dalla gestione di un B&B o di una casa vacanze?

 

Basandoci sul D.P.R. n. 917/1986, una prima classificazione è possibile tra:
  1. gestione di una struttura in modo imprenditoriale, con conseguente apertura della partita IVA e rispetto di tutti gli adempimenti ed obblighi previsti;
  2. gestione di una struttura in modo non imprenditoriale, ma mediante l’esercizio dell’attività d’impresa commerciale in modo occasionale. In questo caso, i proventi derivanti dall’attività di gestione della struttura sono considerati redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera i) del Tuir, e vengono calcolati come differenza tra i proventi dell’attività e le spese inerenti documentabili, ossia tutte quelle spese inevitabili per lo svolgimento dell’attività.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta a tal proposito fornendo alcune indicazioni per aiutare gli operatori a capire se l’attività in questione sia esercitata in modo professionale o no. In particolare ha stabilito l’esclusione dalla soggettività imprenditoriale con partita IVA del contribuente persona fisica che intraprende tale attività, a condizione che le prestazioni di servizio siano saltuarie e che ci sia l’assenza di mezzi organizzativi.
Tali indicazioni tuttavia, risultano spesso contrastanti con quanto disposto dalle Regioni, le quali sono propense a qualificare l’attività ricettizia come B&B se per il suo svolgimento vengono impiegate stanze e posti letto in un numero anche non superiore a quello prefissato dalla rispettiva legge.

Per fugare ogni dubbio, evitando contestazioni, è comunque necessario che il contribuente che gestisce l’alloggio in modo non imprenditoriale, si doti di un minimo supporto documentale predisponendo un bollettario per registrare gli incassi, sui quali applicare una marca da bollo da 2 € per gli importi superiori a 77,47 €. Dovrà inoltre conservare la documentazione relativa alle spese effettuate, tenendo presente che la sua attività non deve essere svolta in modo continuativo, ma solo occasionale.

 
Tutto chiaro fin qui?

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