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Come scaricare i costi aziendali e il principio di inerenza

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Data
27 febbraio 2021
Inserito da
Studio Caggegi&Mazzeo
Categoria
Fiscalità

a cura del Dott. Emanuele Caggegi

Sempre più di frequente ci si trova a discutere della deducibilità di certi costi aziendali che rientrerebbero nell'esercizio dell'attività di un'impresa e che permetterebbero di ottenere un risparmio fiscale in termini di riduzione della base imponibile da assoggettare a tassazione.

Con l'emergere di personaggi di dubbia credibilità, portatori di verità economiche, contabili e finanziarie, che si professano escapologi fiscali e, aggiungo, maghi del fisco che credono di sfuggire alle grinfie dell'Agenzia delle Entrate, appare doveroso ricordare ai lettori, dell'esistenza di criteri fondamentali che forniscono delle regole certe per la determinazione del reddito di impresa che sono contenuti all'articolo 109 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sul Reddito), e che stabiliscono anche quando un costo è deducibile.
 
 


Quali sono i criteri che regolamentano i componenti del reddito di impresa e come dedurre i costi senza incorrere in sanzioni?

Senza commentare quelle norme volte a disciplinare i singoli componenti positivi e negativi del reddito, soffermiamoci invece su quelle più generali che riguardano:
  1. la competenza;
  2. l'imputazione al conto economico;
  3. la deducibilità dei costi.
Attenzione: l'osservanza di questi criteri è tassativa e non ammette interpretazioni nella loro applicazione. Inoltre, in caso di controlli condotti dall'Amministrazione Finanziaria, è il contribuente tenuto a dover dimostrare la prova del rispetto dei suddetti criteri ai fini di far valere ad esempio un maggior credito o un minor costo per il fatto di aver "scaricato" una certa voce di spesa.


Cosa significa criterio di competenza?

In merito al criterio della competenza possiamo dire in linea generale che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito di impresa nell’esercizio di competenza, ossia nel periodo di tempo in cui si riferiscono ed hanno effetto, a prescindere dalla loro manifestazione finanziaria (effettivo incasso o pagamento).

I costi e i ricavi di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, concorreranno a formare il reddito imponibile nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Per determinare l'esercizio di competenza: 

- i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese d’acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
- i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese d’acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.


Cosa significa criterio di imputazione al conto economico?

Circa il criterio dell'imputazione al conto economico, occorre prestare particolare attenzione al trattamento dei componenti positivi rispetto a quelli negativi di reddito. Infatti, per quanto riguarda gli elementi positivi, cioè i ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze, questi concorrono a formare il reddito anche se non sono imputati al conto economico, mentre le spese e gli altri componenti negativi non sono deducibili (non si possono "scaricare") se non risultano imputati al conto economico nell’esercizio di competenza.

Il legislatore ha voluto così rafforzare il concetto di prudenza, facendo sì che l'azienda prestasse maggiore attenzione affinché non porti in deduzione costi che non hanno avuto una reale manifestazione economica nell'anno di riferimento, ossia che non sono ancora maturati.


Cosa significa criterio di deducibilità dei costi?

Riguardo il criterio di deducibilità dei costi aziendali, al comma 5 dell'articolo 109 del TUIR si specifica che è possibile dedurre i costi, le spese e gli altri componenti negativi di reddito, solo se e nella misura in cui si riferiscono ad attività di beni da cui derivano ricavi che concorrono a formare tale reddito, o che non vi concorrono in quanto esclusi.

In particolare si vuole dire che affinché sia possibile procedere alla deduzione dei costi aziendali, è di fondamentale importanza che essi siano collegati a beni o servizi strumentali, connessi e relativi all'attività economica svolta e che il loro sostenimento sia effettivo e necessario al fine della produzione dei relativi ricavi che ne derivano. 
Se perciò quei costi di impresa non sono strettamente correlati alla produzione di quei ricavi specifici, non sarà possibile "scaricarli" dal reddito d'esercizio.


Cosa significa criterio di inerenza?

Il concetto di inerenza si lega all'idea del reddito come entità necessariamente calcolata al netto dei costi sostenuti per la sua produzione. In passato l'inerenza era intesa in modo molto restrittivo riferendola alle sole spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi destinati alla produzione dei ricavi.

Oggi invece deve prescindersi da questo nesso di necessarietà, dovendo considerare inerente invece tutto ciò che appartiene alla sfera dell'impresa o alla sua attività, anche potenziale, in quanto sostenuto proprio nell'intento di fornire all'impresa una certa utilità, direttamente o indirettamente, coerentemente con il programma imprenditoriale.
 
Viceversa, l'inerenza mancherebbe per tutto ciò che si riconduce alla sfera personale o familiare dell'imprenditore, del socio, dell'amministratore o del terzo.

 

Il concetto di inerenza non è più legato esclusivamente ai ricavi dell'impresa, all'economicità o alla vantaggiosità di un affare, quanto piuttosto all'attività complessiva dell'impresa, potendo detrarre in tal senso tutti i costi relativi all'attività dell'impresa che a loro volta si riferiscono ad attività ed operazioni che concorrono alla formazione del reddito d'impresa. 

 

Inoltre, come ribadito con le sentenze della Corte di Cassazione del 24 febbraio 2006 e del 13 settembre 2010, in caso di verifiche, la prova dell’effettiva inerenza della spesa spetta sempre al contribuente, il quale è chiamato a dimostrare che l’effettivo sostenimento del costo è strettamente legato all’attività svolta e dal cui costo ne deriva un'utilità per l'impresa; prova spesso assai difficile da far valere anche perché entrano in gioco gli aspetti qualitativi e quelli quantitativi, così come richiamati dalla circolare 1/2008 della Guardia di Finanza.
  • Con riferimento agli aspetti qualitativi è necessario dimostrare che i costi sostenuti sono direttamente imputabili all’attività dell'impresa attraverso documenti che attestino, in maniera corretta e precisa, la loro inerenza. Ad esempio, l’esplicita indicazione nella fattura che i costi sono sostenuti per un determinato progetto, cantiere o lavorazione.
  • Con riferimento agli aspetti quantitativi invece è necessario poter fornire indicazioni in merito all’ammontare del costo sostenuto ed alla sua congruità rispetto all’attività svolta e ai ricavi conseguiti. Ad esempio, se le spese sostenute sono sproporzionate rispetto ai ricavi, potrà sussistere la possibilità che tali costi vengano ripresi a tassazione, salvo che il soggetto non sia in grado di dimostrarne il motivo.
Oltre ad osservare le scritture contabili per capire se esiste un collegamento tra costi e ricavi, l'Amministrazione Finanziaria riconosce che tale nesso possa anche essere adeguatamente dimostrato con mezzi alternativi, purché certi e precisi.
 
Pertanto, un'errata indicazione di elementi certi e precisi in documenti fiscalmente rilevanti, senza una corretta dimostrazione da parte del contribuente del motivo per cui i costi sono sostenuti, fa venir meno il nesso all’attività svolta ed ai relativi ricavi e, di conseguenza, il riconoscimento della loro deducibilità fiscale.


Conclusioni

In conclusione, in caso di dubbi circa la deducibilità di uno o più costi aziendali, o la loro inerenza all'attività economica, per non trovarsi in futuro debitori di quelle somme giustificate da fantasiose carte d'appoggio, rocamboleschi escamotage ed altri espedienti al limite della legalità (come quelli prospettati dagli escapologi fiscali), il consiglio è sempre quello di rivolgersi ai veri consulenti in materia fiscale iscritti ad un Ordine professionale come sono i Dottori Commercialisti
Per verificare se il tuo Commercialista è iscritto all'Albo, clicca qui.

Infatti, solo chi è iscritto all'Ordine o all'Albo di categoria può tutelarti, in quanto:
  1. per la responsabilità civile del consulente, il cliente è sempre protetto da un'assicurazione obbligatoria;
  2. il consulente è soggetto alla formazione obbligatoria continua;
  3. il consulente è soggetto al controllo del Consiglio di Disciplina.
Un iniziale ed apparente risparmio economico non scaturente dalla perfetta applicazione dei criteri di competenza, di imputazione al conto economico e di deducibilità, tenuto anche conto del concetto di inerenza, non è mai giustificato rispetto al danno che si subirebbe da una verifica ispettiva o da un avviso di accertamento.

Vale davvero la pena correre certi rischi? Sempre più contribuenti seri pensano di no!

Altri sciocchi invece si lasciano incantare dai millantatori.

 
Tutto chiaro fin qui?

Se hai bisogno di assistenza o se intendi intraprendere un'attività imprenditoriale evitando costi e sanzioni, contattaci.

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