Via C. A. Dalla Chiesa 16, 95036 Randazzo (CT) - Via XXV Aprile 34, 52100 Arezzo (AR) - P.IVA 04233620873 - C.F. 92019990875 - Mail: info@studiocaggegimazzeo.it 3714444418 Si riceve per appuntamento Lun-Ven: 9:30-12:30; 16:30-19:30

📣 Caro imprenditore e aspirante tale.

🚀 Hai mai desiderato avere un alleato affidabile nel tuo viaggio imprenditoriale? Qualcuno che ti tenga aggiornato, ti fornisca consigli utili e ti guidi attraverso le sfide della Partita Iva?

📩 Iscriviti alla nostra newsletter! È il tuo one-stop-shop per tutto ciò che riguarda la fiscalità e l’imprenditoria.

💡 Ottieni consigli preziosi, rimani aggiornato sulle ultime novità fiscali e scopri come navigare nel mondo delle Partite Iva con facilità.

🎯 Non perdere l’opportunità di fare la differenza nella tua attività.

Le novità del decreto Milleproroghe

le-novit-del-decreto-milleproroghe
Data
3 marzo 2023
Inserito da
Studio Caggegi&Mazzeo
Categoria
Fiscalità

🎧 Ascolta il podcast

a cura del Dott. Emanuele Caggegi

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (decreto “Milleproroghe”). Il provvedimento è entrato in vigore il 28 febbraio 2023.

Rispetto al testo originario, il provvedimento presenta diverse novità. Tra le più importanti si segnalano:

- il rinvio al 31 marzo 2023 della scadenza per comunicare all’Agenzia delle Entrate le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito dei bonus edilizi per le spese sostenute lo scorso anno. Stessa nuova data per gli amministratori di condominio tenuti a trasmettere i dati relativi ai lavori sulle parti comuni;
- la sospensione fino al 30 ottobre 2023 dei termini previsti dalla disciplina “prima casa”;
- il differimento al 30 novembre 2023 anche del termine “lungo” per gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, cioè funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegato A alla legge n. 232/2016), “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ossia, per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione. L’originario termine del 30 giugno era già stato spostato al 30 settembre dalla legge di Bilancio 2023. Il credito d’imposta spetterà con le percentuali più vantaggiose fissate per il 2022: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni;
- la proroga dal 30 giugno al 30 novembre 2023, del termine ultimo per l’effettuazione di investimenti in “altri beni strumentali” nuovi (ovvero “non 4.0”) per cui – con riferimento all’anno 2022 – spetta un credito d’imposta al 6%, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per gli investimenti effettuati nel 2023 e non “prenotati” non è invece previsto alcun credito d’imposta.

AGEVOLAZIONI

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei crediti energia e gas residui entro il 16 marzo

Con Provvedimento n. 2023/44905 del 16 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria prevista in relazione ai seguenti crediti d’imposta maturati nel terzo e quarto trimestre 2022:
  • imprese energivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 1, D.L. n. 115/2022);
  • imprese gasivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 2, D.L. n. 115/2022);
  • imprese non energivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 3, D.L. n. 115/2022);
  • imprese non gasivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 4, D.L. n. 115/2022);
  • imprese energivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 1, D.L. n. 144/2022);
  • imprese gasivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 2, D.L. n. 144/2022);
  • imprese non energivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 3, D.L. n. 144/2022);
  • imprese non gasivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 4, D.L. n. 144/2022);
  • imprese energivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
  • imprese gasivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
  • imprese non energivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
  • imprese non gasivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
  • imprese dei settori agricoltura e pesca per acquisto carburanti del quarto trimestre 2022 (art. 2, D.L. n. 144/2022).
ADEMPIMENTI

Entro il 16 marzo:

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,
devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):
  • le società di persone,
  • le società cooperative,
  • le società di mutua assicurazione,
  • gli enti non commerciali,
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.
La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2023 sarà di:
  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2023 superiore a 516.456,90 euro.
Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2023.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali). L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

AGEVOLAZIONI

Niente più cessioni del credito per Superbonus e altri bonus edili

Il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 (in G.U. n. 40 del 16 febbraio 2023) recante misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali prevede, con effetti dal 17 febbraio 2023, che per i bonus edili non possa più essere utilizzata l'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito in luogo della detrazione diretta.

Superbonus e altri bonus edili: approvato il decreto sullo "stop alle cessioni"

In particolare, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a:
  • spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;
  • spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.
In tema di responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali, il decreto prevede che, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della seguente documentazione utile a dimostrare l’effettività delle opere realizzate:

a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;

b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;

c) visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;

d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;

e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;

f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;

g) nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a), c) e d), del D.M. 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", o, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;

h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32 del citato D.Lgs n. 241/1997;

i) un'attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all'art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli artt. 35 e 42 del D.Lgs n. 241/1997.
 
L'esclusione opera anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione. In ogni caso, il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

DICHIARAZIONI

Scadenza al 16 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2023)

Entro giovedì 16 marzo 2023, i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le CU2023 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La data per la trasmissione e la consegna è stata unificata.

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Si ricorda che anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 31 ottobre 2023.

DICHIARAZIONI

Entro il 16 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 16 marzo 2022, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.

La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a., rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli S.p.a., società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
 
DICHIARAZIONI

Nuova scadenza per l’invio dei dati delle spese sanitarie

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che proroga i termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2022. È stata fissata al 22 febbraio 2023, infatti, la scadenza di invio:
  • per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022, per tutti i soggetti obbligati;
  • per le spese sostenute nell'intero anno 2022, per gli ottici.
Prorogato anche il termine per l’opposizione all’utilizzo dei dati: se non è stato trasmesso il modello direttamente all’Agenzia delle Entrate entro il 22 febbraio 2023 è possibile accedere, dal 3 marzo al 30 marzo 2023, direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).

AGEVOLAZIONI

Rottamazione-quater: prospetto informativo

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha attivato il servizio per richiedere il prospetto informativo (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/prospetto-informativo/), tramite il quale il contribuente può conoscere in via anticipata i debiti rispetto ai quali può presentare, entro il prossimo 30 aprile 2023, istanza di rottamazione-quater, art. 1, commi 231-252, della legge n. 197/2022.

Il Prospetto può essere richiesto sia accedendo alla propria area riservata (credenziali SPID, CIE o CNS), sia tramite l’area pubblica del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il Prospetto informativo indica i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata introdotta dalla legge n. 197/2022. Nello specifico contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere “definiti” e l’importo dovuto aderendo all’agevolazione.

Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l’agente della riscossione comunicherà (vedi comunicazione delle somme dovute), entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.

Tale Comunicazione terrà altresì conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023 e che potrebbe interessare anche i carichi inseriti nella domanda di Definizione agevolata.

Si ricorda che aderendo alla rottamazione-quater, il contribuente risparmia su interessi e sanzioni, interessi di mora, nonché sull’aggio. Tali somme non devono essere versate. Invece, sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

BILANCIO

Rinvio copertura perdite: responsabilità e obblighi degli amministratori

Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha posticipato di un anno la disciplina emergenziale, sostituendo il riferimento al “31 dicembre 2021” con il nuovo termine del 31 dicembre 2022. Per effetto di tale modifica, alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022, non si applica la disciplina codicistica di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4) c.c..

La sospensione non fa però venir meno le previsioni di cui all'art. 2446, primo comma e 2482-bis, secondo e terzo comma.

Il documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti “Decreto "Milleproroghe" e disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale del marzo 2022, già metteva in evidenza, in occasione della precedente proroga, l'importanza per gli amministratori di evidenziare le ragioni per cui, pur avendo realizzato perdite tali da azzerare il patrimonio netto, ritengono che non risulti compromessa la continuità d'impresa. Permane infatti l'obbligo, per gli amministratori, di valutare il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

ACCERTAMENTO 

Comunicazioni di irregolarità: istituiti i codici tributo per i pagamenti parziali

Con la Risoluzione n. 9/E del 20 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

I codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione di irregolarità inviata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.

In tal caso, il contribuente dovrà predisporre un modello F24 nel quale dovrà esporre i codici tributo nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.

PREVIDENZA

Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2023

Con la Circolare n. 19 del 10 febbraio 2023, l'INPS ha comunicato che, per l'anno 2023, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 17.504,00.

Il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta quindi il seguente:
 
Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni
€ 4.208,40 (4.200,96 IVS +7,44 maternità)
€ 4.292,42 (4.284,98 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
€ 4.077,12 (4.069,68 IVS + 7,44 maternità)
€ 4.161,14 (4.153,70 IVS + 7,44 maternità)

Le aliquote contributive risultano determinate come segue:
 
Scaglione di reddito
Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni
fino a € 52.190,00
24%
24,48%
superiore a € 52.190,00
25%
25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
fino a € 52.190,00
23,25%
23,73%
superiore a € 52.190,00
24,25%
24,73%

Per l'anno 2023 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 86.983,00 (€ 52.190,00 più € 34.793,00) per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è invece pari, per il 2023, a € 113.520,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
 
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
 
Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni
€ 21.223,85 (52.190*24%+34.793*25%)
€ 21.641,37 (52.190*24,48%+ 34.793*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
€ 20.571,48 (52.190*23,25%+34.793*24,25%)
€ 20.989,00 (52.190*23,73%+ 34.793*24,73%)
 
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva
 
Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni
€ 27.858,10 (52.190*24%+61.330*25%)
€ 28.403,00 (52.190*24,48+61.330*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
€ 27.006,70 (52.190*23,25%+61.330*24,25%)
€ 27.551,60 (52.190*23,73%+61.330*24,73%)

ACCERTAMENTO

I prelievi e i versamenti non giustificati si presumono ricavi

La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 10/2023, ha respinto le questioni di legittimità riguardanti l'art. 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. n. 600/1973, che stabilisce la presunzione che non solo i versamenti ma anche i prelevamenti dal conto corrente di un imprenditore commerciale, se non documentati nelle scritture contabili, siano considerati ricavi dell'imprenditore, a meno che non sia indicato il beneficiario.

La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità dell’art. 32 legate alla “doppia presunzione”, poiché il contribuente imprenditore può sempre articolare la prova contraria presuntiva e, in particolare, eccepire l’“incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati” (sentenza n. 225/2005) affinché la presunzione in esame risulti compatibile anche con il principio di capacità contributiva (art. 53, primo comma, Costituzione).

La Corte Costituzionale ribadisce la facoltà del contribuente di fornire la prova contraria anche mediante presunzioni semplici, che tuttavia non esonera il giudice dalla precisa individuazione dei dati noti dai quali dedurre quelli ignoti, dalla verifica degli indizi offerti dal contribuente in relazione ai movimenti bancari riscontrati e dalla valutazione della gravità, precisione e concordanza degli stessi. Le prove fornite dal contribuente dovranno quindi essere sempre sottoposte a verifica da parte del giudice.

ACCERTAMENTO

Proroga regime speciale lavoratori impatriati: niente remissione in bonis per la regolarizzazione dell'omesso versamento

L'Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 223 del 22 febbraio 2023, ha affermato che il mancato versamento delle somme dovute per prorogare di cinque anni i benefici fiscali derivanti dall’applicazione del regime "impatriati" entro il termine del 30 giugno 2022 non è riconducibile ad un adempimento "formale", con la conseguenza che lo stesso non può essere regolarizzato mediante l'istituto della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012.

 
Tutto chiaro fin qui?

Se hai bisogno di aiuto per fugare ogni dubbio in tema di fiscalità, lavoro o altro, clicca qui per ricevere una consulenza su misura.

Se ti è piaciuto l'articolo, condividi o lascia un commento.
CATEGORIE
IN EVIDENZA
TAG
Richiedi

una consulenza su misura

Scegli la tipologia di Consulenza


Dicono di noi...

Roberta Ghiani
⭐⭐⭐⭐⭐
"Mi sono affidata a loro per una pratica urgente con tempi di scadenza brevi. Mi hanno stupito, sono stati scaltri e precisi allo stesso tempo. Affiderò sicuramente altre pratiche a loro perché al giorno d'oggi è raro trovare dei veri professionisti."
(Recensione da Google)

Risposta dello Studio
"Grazie di cuore Roberta, per queste parole e per la fiducia. È stato un piacere aiutarla e saremo lieti di assisterla anche per le prossime esigenze."
Daniela Di Lisa
⭐⭐⭐⭐⭐
"Ho recentemente affidato una pratica allo Studio Caggegi&Mazzeo e sono rimasta molto soddisfatta della competenza e trasparenza con cui mi hanno seguita. Consigliatissimo per chi cerca un partner affidabile e competente."
(Recensione da Google)

Risposta dello Studio
"Grazie a lei per la fiducia."
Giuseppe Minissale
⭐⭐⭐⭐⭐
"Professionalità e cortesia fanno di questo studio di commercialisti il migliore che ci sia!
Sono un loro cliente da molto tempo e non ho mai avuto nessun problema."

(Recensione da Google)

Risposta dello Studio
"Grazie Giuseppe."
Gabriella Fallico
⭐⭐⭐⭐⭐
"Professionali e affidabili. Consiglio assolutamente."
(Recensione da Google)

Risposta dello Studio
"Grazie del feedback"
Manuel Rosato
⭐⭐⭐⭐⭐
"Scegliere la Consulenza Premium è stata una decisione vincente! Durante l'incontro, i Dottori Caggegi e Mazzeo hanno analizzato attentamente la mia situazione, offrendo soluzioni pratiche e strategie per far crescere il mio business. Consiglio vivamente questo servizio a chiunque abbia bisogno di un supporto serio e professionale."
Valerio Emanuele
⭐⭐⭐⭐⭐
"Collaborare con lo studio che mi assiste è un vero piacere. Il team si distingue per l'elevata competenza e per l'impegno costante nel trovare le soluzioni più adatte alle mie esigenze. Apprezzo particolarmente la loro attenzione nella gestione degli adempimenti fiscali, con comunicazioni sempre puntuali che mi permettono di rispettare tutte le scadenze con serenità. Pur consapevole che ogni collaborazione professionale si basa su interessi reciproci, ritengo che la loro professionalità e dedizione facciano davvero la differenza, rendendoli un partner di grande valore e affidabilità."
(Recensione da Google)

Risposta dello Studio
"Grazie per la tua recensione positiva. Siamo lieti che la nostra collaborazione e la nostra professionalità ti abbiano soddisfatto. Continueremo a lavorare con impegno per mantenere un livello di servizio sempre elevato."
Pascale Vedere D'Auria
⭐⭐⭐⭐⭐
"Ottimo studio contabile. Personale serio e affidabile con ottimi consigli. Consiglio vivamente. Pascale (cliente francese)."
(Recensione da Google)

Risposta dello Studio
"Grazie Pascale, è un vero piacere avere a che fare con clienti riconoscenti come voi."
Edina Faber
⭐⭐⭐⭐⭐
"Miglior commercialista del mondo!
Preparatissimi, gentili e cordiali. Sono cliente dello studio da anni sia a titolo personale sia per la mia attività e mi trovo benissimo, i dottori Caggegi e Mazzeo sono sempre disponibili per qualsiasi mia domanda o dubbio, molto corretti e soprattutto iper professionali. Consiglio vivamente!"

(Recensione da Google)

Risposta dello Studio
"Grazie Edina, siamo orgogliosi di avere clienti come te e di contribuire al successo delle tue imprese."
Laura Leonardi
⭐⭐⭐⭐⭐
"Ho optato per la Consulenza Avanzata per un problema di media complessità. La disponibilità dei Dottori Caggegi e Mazzeo è stata eccezionale e ho ricevuto risposte chiare e dettagliate. Tuttavia, se cerchi un'analisi ancora più approfondita, ti consiglio vivamente di provare la Consulenza Premium."
Valentina Mariagrazia Schilirò
⭐⭐⭐⭐⭐
"Pazienza, professionalità e competenza a 360 gradi. Continua formazione. Ricerca della soluzione più conveniente e adatta alle proprie esigenze.
Vivamente consigliato!"

(Recensione da Google)

Risposta dello Studio
"Grazie Valentina."
Salvatore Santoni
⭐⭐⭐⭐⭐
"Professionali e molto disponibili. Super consigliati."
(Recensione da Google)
Giuseppe Castiglione
⭐⭐⭐⭐⭐
"Competente, disponibile, informato, professionale."
(Recensione da Google)

Risposta dello Studio
"Grazie."
Alessandro Cunsolo
⭐⭐⭐⭐⭐
"La Consulenza Base mi ha davvero sorpreso per la rapidità della risposta. Però, dopo aver sperimentato la qualità del servizio, sono convinto che la Consulenza Premium sia la scelta migliore. Offre un valore senza pari!"
Marco Santangelo
⭐⭐⭐⭐⭐
"Disponibilità ed efficienza garantita.
È come avere affianco una guida sicura che segue con gentilezza e impegno il cliente. Grazie!"

(Recensione da Google)

Risposta dello Studio
"Grazie Marco, clienti come te sono patrimonio dell'umanità."
Edoardo Pagano
⭐⭐⭐⭐⭐
"Sono lieto di condividere la mia esperienza estremamente positiva con il mio commercialista. Profondo conoscitore della materia, affidabile e sempre disponibile a fornire chiarimenti. Altamente raccomandato per la sua professionalità e competenza."
(Recensione da Google)

Risposta dello Studio
"Grazie Edoardo per il feedback e siamo grati per la tua riconoscenza."
Giulia Galvagno
⭐⭐⭐⭐⭐
"La mia esperienza con la Consulenza Premium è stata semplicemente fantastica. Ho avuto l'opportunità di discutere in dettaglio le mie preoccupazioni e i Dottori Caggegi e Mazzeo hanno fornito una strategia chiara e ben definita. È davvero un investimento che vale ogni singolo centesimo per chiunque gestisca un'attività."
Emmanuel Crimi
⭐⭐⭐⭐⭐
"Professionisti seri e affidabili."
(Recensione da Google)

Risposta dello Studio
"Siamo grati per la rinnovata fiducia."
Elisa Leanza
⭐⭐⭐⭐⭐
"Super preparati e molto disponibili!"
(Recensione da Google)

Risposta dallo Studio
"Grazie Elisa, è un piacere avervi tra i nostri clienti."
Federico Gallo
⭐⭐⭐⭐⭐
"Ho scelto senza esitazione la Consulenza Premium per affrontare questioni urgenti legate al mio business. Il tempo dedicato è stato più che sufficiente e ho ricevuto risposte esaustive. Dopo questa esperienza, sono fermamente convinto che per chi ha esigenze complesse, questa consulenza rappresenti il top assoluto."
Marco Franco
⭐⭐⭐⭐⭐
"Professionalità, disponibilità e cortesia al tuo servizio. Li consiglierei a tutti."
(Recensione da Google)

Risposta dello Studio
"Grazie Marco, siamo grati e felici di potervi assistere."
Gino Cavallaro
⭐⭐⭐⭐⭐
"Cliente da moltissimi anni. Sempre disponibili e gentili, affidabili e professionali."
(Recensione da Google)

Risposta dello Studio
"Grazie, ricambiamo la stima con gratitudine."
Marco Musumeci
⭐⭐⭐⭐⭐
"Ho scelto la consulenza premium e devo dire che è stata una decisione azzeccata! I Dottori Caggegi e Mazzeo hanno analizzato attentamente la mia situazione e mi hanno fornito una strategia chiara e dettagliata. Consiglio vivamente questa opzione a chiunque abbia bisogno di un supporto completo per raggiungere risultati straordinari."
Antonio Lo Castro
⭐⭐⭐⭐⭐
"Se avete bisogno di commercialisti che vi facciano stare senza pensieri per la vostra attività, sono quelli giusti. Assistenza puntuale e impeccabile. Informazione permanente tramite tutti i canali immaginabili, dall'email ai social con tutti gli aggiornamenti sulle nuove normative fiscali. E infine sempre disponibili per ogni necessità o chiarimento. Consigliatissimi!"
(Recensione da Google)

Risposta dello Studio
"Grazie Antonio. Clienti come te, precisi e riconoscenti, ci rendono orgogliosi del nostro lavoro."
Maria Caggegi
⭐⭐⭐⭐⭐
"Professionali, disponibili, cortesi!"
(Recensione da Google)

Risposta dello Studio
"Grazie."
Ludovica Spampinato
⭐⭐⭐⭐⭐
"La consulenza avanzata è stata estremamente utile per sciogliere i miei dubbi. I Dottori sono stati incredibilmente professionali e disponibili. Tuttavia, se avete questioni urgenti, vi consiglio di investire nella consulenza premium. Ne vale assolutamente la pena!"
Nefer Mail
⭐⭐⭐⭐⭐
"Studio conosciuto da molti anni, commercialisti precisi, puntuali e professionali."
(Recensione da Google)

Risposta dello Studio
"Siamo grati."
Tommaso Petrina
⭐⭐⭐⭐⭐
"Personale esperto e molto aggiornato con un riguardo costante sia di un'azienda che persona fisica. La disponibilità è il top."
(Recensione da Google)

Risposta dello Studio
"Grazie Tommaso, è un piacere assistervi."
Antonio di Pasquale
⭐⭐⭐⭐⭐
"Ho provato la consulenza base e sono rimasto pienamente soddisfatto. Ho ricevuto una risposta rapida e chiara. Tuttavia, se cercate un supporto più completo e strategico, vi consiglio vivamente di optare per la consulenza premium come ho fatto anch'io in seguito. I risultati parlano da soli!"
Mirko Savoca
⭐⭐⭐⭐⭐
"Sul campo da oltre 20 anni, professionali."
(Recensione da Google)

Risposta dello Studio
"Grazie."
Formazione Efficace
⭐⭐⭐⭐⭐
"La guida perfetta per chi vuole far crescere il proprio business. Consigliati."
(Recensione da Facebook)
Francesca Neri
⭐⭐⭐⭐⭐
"La consulenza premium è stata un'esperienza illuminante! I Dottori hanno dedicato un'ora intera ad esplorare ogni aspetto della mia situazione e ho ricevuto risposte esaustive a tutte le mie domande. Un investimento che ha portato risultati tangibili."
Circolo Sportivo Polivalente - Randazzo
⭐⭐⭐⭐⭐
"Disponibilità e serietà. Trovano la soluzione che stai cercando per la tua impresa."
(Recensione da Facebook)
Le Thuje Casa Vacanze Randazzo
⭐⭐⭐⭐⭐
"Professionisti seri e competenti. Una guida vera per chi vuole intraprendere un'attività imprenditoriale. Consigliatissimi."
(Recensione da Facebook)
Luca Ferretti
⭐⭐⭐⭐⭐
"Ho iniziato con la consulenza avanzata, ma dopo aver visto i risultati ho deciso di passare alla consulenza premium. È stata una scelta vincente: ho ottenuto una visione strategica e dettagliata per il mio business. Consiglio a tutti di prendere in considerazione questa opzione senza indugiare."
Marketing Pratico
⭐⭐⭐⭐⭐
"Ottima consulenza. Preparati e davvero disponibili. Grazie."
(Recensione da Facebook)
Il Tuo Negozio Online
⭐⭐⭐⭐⭐
"Preparati e competenti su molteplici fronti. Consulenza davvero efficace. Grazie."
(Recensione da Facebook)
Rita Caggegi
⭐⭐⭐⭐⭐
"Professionali, competenti, attenti e gentili. Mi sono trovata sempre bene e li consiglio."
(Recensione da Facebook)
Manuela Di Stefano
⭐⭐⭐⭐⭐
"Chiarezza, pazienza e gentilezza nel soddisfare le esigenze del cliente. Traspare preparazione, professionalità, serietà e competenza. Ottima la consulenza."
(Recensione da Facebook)
Ana Maria
⭐⭐⭐⭐⭐
"Bravi professionisti. Rispondono subito e in modo comprensibile. Gentili e disponibili!"
(Recensione da Facebook)
Gennaro De Sciscio
⭐⭐⭐⭐⭐
"Veri professionisti e competenza di enorme spessore. Ringrazio ancora il Dott. Caggegi per la sua pazienza e disponibilità."
(Recensione da Facebook)
Salvatore Licari
⭐⭐⭐⭐⭐
"Bravi, professionali, preparati. Consulenze serie, utili e ad ampio raggio settoriale."
(Recensione da Facebook)
Cheapand Chic
⭐⭐⭐⭐⭐
"Sono rimasta molto contenta dei consigli che ho ricevuto da parte vostra. Con gentilezza e la massima professionalità ho avuto tutte le mie risposte con precisione e consigli utili. Consiglio a tutti di rivolgersi a loro con la loro esperienza."
(Recensione da Facebook)
Marco Longhitano
⭐⭐⭐⭐⭐
"Grande competenza, professionalità di rara eccellenza legata all'enorme disponibilità e paziente consulenza finalizzata al soddisfacimento del cliente."
(Recensione da Facebook)
Eva Kant
⭐⭐⭐⭐⭐
"Grazie della risposta inviata. Siete stati anche celeri perché vi ho inviato il quesito solo stamane."
(Recensione da Facebook)
Valentina Schilirò
⭐⭐⭐⭐⭐
"Ospitata come tirocinante ho avuto modo di appurare chiarezza, pazienza, professionalità e competenza a 360 gradi. È stata un'esperienza per me costruttiva ai fini dell'apprendimento e della crescita in campo lavorativo.
Non esitate a chiedere una consulenza mirata al vostro caso. Vivamente consigliato!"

(Recensione da Facebook) 
Meryciro Masullo
⭐⭐⭐⭐⭐
"Persone cordiali. Ho chiesto una semplice cosa su Messenger e mi hanno subito risposto con garbo."
(Recensione da Facebook)
Nicola Bellitto
⭐⭐⭐⭐⭐
"Professionali e disponibili."
(Recensione da Google)

Risposta dello Studio
"Ringraziamo di cuore per la tua recensione. È per noi un piacere sapere che hai apprezzato la nostra professionalità e disponibilità."
Powered by Passepartout
Privacy Policy Cookie Policy