a cura del Dott. Emanuele Caggegi
Con il decreto direttoriale n. 52, emanato in data 11 febbraio 2020, l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (
ANPAL), ha disciplinato, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, la nuova agevolazione “IncentivO Lavoro (
IO Lavoro)”, disponendo che la gestione della stessa sia affidata all'INPS. Finalmente, con la circolare del 27 ottobre 2020, l'INPS ha comunicato le modalità operative per richiedere lo
sgravio contributivo IO Lavoro.
Ecco di cosa si tratta.
Che cos'è l'incentivo IO Lavoro e a cosa serve?
L'IncentivO Lavoro o comunemente chiamato IO lavoro, è un beneficio contributivo che si applica laddove la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione sia ubicata nelle Regioni:
- meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
- più sviluppate (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
- in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna),
indipendentemente dalla residenza del lavoratore e nei limiti stabiliti all’articolo 12 del decreto direttoriale n. 52/2020.
Pertanto, l’incentivo IO Lavoro trova applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate sull’intero territorio nazionale, nei limiti delle risorse specificamente stanziate.
Chi sono i destinatari dell'incentivo IO Lavoro?
Possono beneficiare dell'incentivo IO Lavoro i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore (ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo) che assumano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, persone disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche:
-
lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
-
lavoratori con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi con il medesimo datore di lavoro.
Questi lavoratori dovranno comunicare in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Per quali tipologie di contratti è riconosciuto l'incentivo IO Lavoro?
L’incentivo IO Lavoro è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:
-
contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
-
contratto di apprendistato professionalizzante.
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di:
- contratto di lavoro a tempo parziale;
- trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato senza che sia richiesto il requisito di disoccupazione;
- socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
L’incentivo è invece escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.
Qual è l'importo dell'incentivo IO Lavoro?
L’incentivo IO Lavoro è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.
Procedura per richiedere l'incentivo IO Lavoro
Allo scopo di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “IO Lavoro”, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, fornendo le seguenti informazioni:
- il lavoratore nei cui confronti potrebbe intervenire (o è già intervenuta) l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
- la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio;
- se per l’assunzione/trasformazione si intende fruire anche dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017.
L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali svolge le seguenti attività:
- consulta gli archivi informatici dell’ANPAL, al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l’assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l’incentivo, sia disoccupato;
- calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata, scomputando, qualora il datore di lavoro abbia dichiarato di voler fruire dell’agevolazione in cumulo con l’esonero strutturale volto all’assunzione di giovani, l’eventuale importo già fruibile a tale titolo;
- verifica se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto;
- informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
In tutte le ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, ha l’onere di comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata, il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante in dodici quote mensili.
Come avviene la fruizione del beneficio?
La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.
Tutto chiaro fin qui?
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