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Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

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Data
7 aprile 2022
Inserito da
Studio Caggegi&Mazzeo
Categoria
Finanza Agevolata

a cura del Dott. Emanuele Caggegi

Con il decreto direttoriale 24 marzo 2022 - Sostegno al commercio al dettaglio - si rende operativo il Fondo dedicato al rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio, con il quale vengono messi a disposizione 200 milioni di euro per l'anno 2022.

Dal 3 maggio al 24 maggio 2022 i commercianti potranno presentare domanda. Ecco di seguito tutti i dettagli.
 


Cos’è il Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

Il Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, è finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.
Il fondo è stato istituito dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (articolo 2) per:
  • contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid
  • prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente colpiti.


A chi si rivolge

Possono accedere al contributo le imprese che svolgono in via prevalente un’attività di commercio al dettaglio, identificate dai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, che presentano un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro e che hanno subìto una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Le medesime imprese, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione dell’istanza:
  • avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.


Agevolazione

L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per l’intervento agevolativo, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
 
Nello specifico, le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno dei predetti soggetti un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:
  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00;
  • 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
  • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00.


Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, esclusivamente tramite la procedura informatica, raggiungibile all’indirizzo che sarà comunicato su questo sito con congruo anticipo prima dell’apertura dello sportello.
 
Attenzione: l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno. 

Al fine dell’ottenimento dell’agevolazione, le imprese in possesso dei requisiti devono presentare un’apposita istanza, sulla base del modello riportato nell’allegato 1 esclusivamente per via telematica. Ciascun soggetto può presentare una sola istanza.

L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta Nazionale dei Servizi (cd. CNS) ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa. Il rappresentante legale dell’impresa, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica.

Ai fini della corretta compilazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto a:
a) provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;
b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
c) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.
 
Nel caso in cui il soggetto richiedente non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti previsti, la procedura informatica non consentirà il completamento dell’iter di presentazione dell’istanza.

Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, il soggetto richiedente è tenuto ad effettuare le necessarie rettifiche.

Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, al soggetto istante è richiesto il possesso di una Posta Elettronica Certificata (PEC) attiva. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.

Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, il soggetto richiedente dichiara:
a) il rispetto del limite massimo di aiuti consentito dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, considerando anche l’importo del contributo richiesto, di cui alla lettera d);
b) l’ammontare dei ricavi riferiti ai periodi d’imposta 2019 e 2021;
c) l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021. A tal fine, i citati importi, sono determinati dividendo l’importo complessivo dei ricavi di ciascuno dei due periodi d’imposta per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nei medesimi periodi;
d) l’importo del contributo richiesto ai sensi del presente decreto;
e) l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.

Infine il soggetto richiedente, ai fini dell’accesso all’agevolazione, unitamente alla domanda è tenuto altresì a trasmettere, laddove necessarie, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia.
 
 
Tutto chiaro fin qui?

Per ulteriori chiarimenti sulle procedure per l'ottenimento del contributo, clicca qui.

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