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Domiciliazione bancaria canone RAI ed esenzione

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Data
7 gennaio 2019
Inserito da
Studio Caggegi&Mazzeo
Categoria
Fiscalità

a cura del Dott. Emanuele Caggegi

Per chi ha autorizzato il pagamento diretto dell’energia elettrica attraverso l’addebito sul proprio c/c, per evitare il rischio di doppi addebiti del dovuto canone Rai, consigliamo al proprietario di due o più abitazioni, intestatario di più contatori, di esercitare la facoltà di revoca dell’autorizzazione all’addebito diretto.
 


Come richiedo l’esenzione del canone Rai?

Come sappiamo, già dalla legge di Stabilità 2017 il canone Rai era passato da 100 € (importo stabilito dalle legge di Stabilità 2016) a 90 €, importo comfermato con l'attuale legge di Bilancio, e spalmato sulle prime 10 mensilità delle bollette elettriche. In particolare la prima rata del canone Rai si pagherà a gennaio, mentre l’ultima rata ad ottobre.
 
Per richiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai i cittadini interessati possono:
- rivolgersi direttamente agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per compilare il modulo di richiesta esenzione che attesta il possesso dei requisiti necessari per beneficiare dell’esenzione;
- oppure possono utilizzare il servizio web dedicato previa registrazione ai servizi telematici;
- nei casi in cui non si ha la possibilità della trasmissione online della domanda, la stessa può essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino;
- infine possono rivolgersi ad un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, come può essere ad esempio un Commercialista, il quale provvederà lui stesso all’invio.


Quali sono i requisiti per l’esenzione del canone Rai?

Si ricorda che i requisiti necessari per richiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai sono:
  • la non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale;
  • la non detenzione di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una precedente denuncia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo.
Attenzione: in tali casi la dichiarazione sostitutiva di esenzione va fatta ogni anno.
  • l'intestazione dell'utenza elettrica ad altro componente della famiglia di cui il dichiarante deve comunicare il codice fiscale: cioè quando due soggetti fanno parte della stessa famiglia e sono titolari di utenze elettriche separate;
  • la variazione o il venir meno dei presupposti di cui ad una precedente dichiarazione sostitutiva.
  • l'aver compiuto 75 anni ed avere un reddito annuo non superiore a 6.713,98 euro (per le richieste relative agli anni fino al 2017) oppure a 8.000 euro (riferito all'anno di imposta 2017, per le richieste relative all'anno 2018), ma solo se nell'abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre l'esonero dal pagamento del canone Rai non spetta se l'apparecchio televisivo è ubicato in luogo diverso da quello di residenza;
  • l'essere diplomatici o militari stranieri.
Attenzione: in questi ultimi casi la dichiarazione sostitutiva di esenzione va fatta una sola volta, al verificarsi del presupposto.


Quali sono i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva?

In caso di dichiarazione di non detenzione

- presentata dal 1° febbraio al 30 giugno, si è esonerati dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;
- presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo, si è esonerati dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.

In caso di dichiarazione di addebito su altra utenza

- presentata dal 1° gennaio, il canone non è dovuto per l’intero anno;
- presentata dal 2 gennaio al 1° luglio, il canone è dovuto per il primo semestre e non è dovuto a partire dal secondo semestre;
- presentata dal 2 luglio al 1°gennaio dell’anno successivo, il canone è dovuto per l’intero anno di riferimento e non è dovuto dall’anno successivo.


E per i cittadini ultrasettantacinquenni?

Per i cittadini ultrasettantacinquenni ecco la dichiarazione sostitutiva per chiedere l'esenzione del pagamento del canone RAI, oppure per richiedere il rimborso.
 
L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.


E chi ha già pagato il canone Rai negli anni precedenti?

Coloro che invece hanno già pagato il canone Rai addebitato in bolletta per fornitura elettrica, possono chiedere il rimborso attraverso l’apposito modello, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti.
 
Visita il sito dell'Agenzia delle Entrate per maggiori informazioni.

 
Tutto chiaro fin qui?

Se desideri assistenza nell'inoltro della dichiarazione sostitutiva, contattaci.

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