a cura del Dott. Emanuele Caggegi.
Cosa è possibile rottamare con la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e quali sono i termini per aderire?
E' possibile includere nella definizione agevolata:
notificati entro il 24/10/2018 e non ancora impugnabili a tale data.
Per beneficiare della definizione agevolata e quindi non pagare sanzioni e interessi, il contribuente dovrà effettuare il pagamento delle somme dovute entro 30 giorni a partire dal 24/10/2018, oppure, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso, che residua dopo il 24/10/2018.
E' inoltre possibile includere nella definizione agevolata:
notificati entro il 24/10/2018.
Anche in questo caso è necessario pagare le somme dovute, senza sanzioni e interessi, entro 30 giorni a partire dal 24/10/2018.
Infine è possibile includere nella definizione agevolata:
sottoscritti entro il 24/10/2018.
In questo caso il contribuente può risolvere l'accertamento pagando le sole imposte dovute, senza sanzioni e interessi, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento.
In sostanza, le predette sanatorie si perfezionano con il versamento entro i termini suindicati, o dell'intera somma dovuta, oppure della prima di un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le modalità di adesione saranno demandate all'Agenzia delle Entrate.
Attenzione: si ricorda che anche per questa definizione agevolata non è ammessa la compensazione con altri crediti disponibili, così come la stessa definizione agevolata è esclusa per gli atti emessi nell'ambito della "voluntary disclosure".
C'è da dire inoltre che se la definizione agevolata è perfezionata da un altro coobbligato, produce effetto anche in favore degli altri soggetti obbligati.
Tutto chiaro fin qui?
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