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Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

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Data
26 ottobre 2018
Inserito da
Studio Caggegi&Mazzeo
Categoria
Fiscalità

a cura del Dott. Emanuele Caggegi.

Con il "Collegato alla Finanziaria 2019" oltre alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione che puoi leggere qui, all'articolo 2 è prevista anche la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.
Ecco di cosa si tratta.

Cosa è possibile rottamare con la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e quali sono i termini per aderire?

E' possibile includere nella definizione agevolata:
  • gli avvisi di accertamento;
  • gli avvisi di rettifica;
  • gli avvisi di liquidazione;
  • gli atti di recupero
notificati entro il 24/10/2018 e non ancora impugnabili a tale data.

Per beneficiare della definizione agevolata e quindi non pagare sanzioni e interessi, il contribuente dovrà effettuare il pagamento delle somme dovute entro 30 giorni a partire dal 24/10/2018, oppure, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso, che residua dopo il 24/10/2018.

E' inoltre possibile includere nella definizione agevolata:
  • le somme contenute negli inviti al contraddittorio
notificati entro il 24/10/2018.

Anche in questo caso è necessario pagare le somme dovute, senza sanzioni e interessi, entro 30 giorni a partire dal 24/10/2018.

Infine è possibile includere nella definizione agevolata:
  • il perfezionamento della definizione degli accertamenti con adesione
sottoscritti entro il 24/10/2018.

In questo caso il contribuente può risolvere l'accertamento pagando le sole imposte dovute, senza sanzioni e interessi, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento.
 
In sostanza, le predette sanatorie si perfezionano con il versamento entro i termini suindicati, o dell'intera somma dovuta, oppure della prima di un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le modalità di adesione saranno demandate all'Agenzia delle Entrate.
 
Attenzione: si ricorda che anche per questa definizione agevolata non è ammessa la compensazione con altri crediti disponibili, così come la stessa definizione agevolata è esclusa per gli atti emessi nell'ambito della "voluntary disclosure".
 
C'è da dire inoltre che se la definizione agevolata è perfezionata da un altro coobbligato, produce effetto anche in favore degli altri soggetti obbligati.

 
Tutto chiaro fin qui?

Per verificare la tua posizione debitoria e aderire alla definizione agevolata, clicca qui.

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