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Decreto Milleproroghe 2022 - sintesi delle principali novità

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Data
22 febbraio 2022
Inserito da
Studio Caggegi&Mazzeo
Categoria
Agricoltura Finanza Agevolata Fiscalità

a cura del Dott. Emanuele Caggegi

Nuova modifica al limite del contante, bonus psicologo, interventi in tema di asseverazioni, sospensioni ammortamenti, perdite societarie, sono solo alcune delle principali novità introdotte dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, meglio conosciuto come decreto Milleproroghe, che ogni fine anno interviene a modificare numerose scadenze previste dalla normativa vigente e che dovrà essere convertito in legge entro il 28 febbraio, pena la decadenza.

Ecco di seguito le più importanti misure introdotte in ambito fiscale, finanziario, agricolo e sanitario.
 


Limite contante

In materia di utilizzo del contante e di titoli al portatore, il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi viene stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.


Bonus cuochi professionisti

Poroga del termine per avvalersi dell'agevolazione fiscale prevista a favore dei cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

In particolare è passato anche un emendamento che proroga il credito d'imposta per i cuochi professionisti, istituito dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 117 a 123, legge n. 178/2020). Previsto inizialmente fino al 30 giugno 2021, con il correttivo approvato il bonus viene esteso fino al 31 dicembre 2023.

Con l’emendamento, inoltre, si passa l’agevolazione dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (Temporary Framework) al regime “de minimis” di cui al al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Si ricorda che l’agevolazione spetta ai cuochi professionisti impiegati presso alberghi e ristoranti sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi con partita IVA (anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0).

Il credito d'imposta copre fino al 40% delle spese sostenute:
- per l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
- per l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale,

Il bonus spetta fino ad un massimo di 6.000 euro può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Le modalità di attuazione dovranno essere definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, con provvedimento.


Rateizzazione cartelle di pagamento

Riapertura dei termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest'ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona rossa istituita all'inizio dell'emergenza sanitaria da COVD-19), sia intervenuta la decadenza dal beneficio, consentendo di presentare la relativa richiesta di dilazione dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022.


Svolgimento delle assemblee

Estensione dell'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.a. e delle s.r.l. alle assemblee che si svolgeranno entro il 31 luglio 2022 e modifica della disciplina antiriciclaggio, con l'identificazione di una nuova fattispecie al ricorrere della quale l'obbligo di adeguata verifica si considera assolto e rafforzando la tutela del segnalante di operazioni sospette.


Associazioni sportive dilettantistiche

Per le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza Covid-19, la proroga, fino al 31 dicembre 2025, delle concessioni demaniali e comunali relative ad impianti sportivi.


Regime semplificato autorizzazioni suolo pubblico

Proroga al 30 giugno 2022 del regime semplificato autorizzativo per l'occupazione di suolo pubblico (o ampliamento) da parte di esercenti attività di pubblici esercizi (bar e ristoranti, ecc.). In base a tale regime, per l’emanazione del provvedimento finale, è sufficiente una semplice domanda per via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell’imposta di bollo.


Bonus psicologico

Introdotto un contributo, nell’importo massimo di 600 euro per persona, parametrato alle diverse fasce ISEE, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicoterapeuti. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione non sono ancora noti.


Perdite societarie

E' prevista la possibilità di sterilizzare le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021. Ne deriva che in relazione alle perdite dell’esercizio 2021, l’obbligo di ripianamento è differito fino al bilancio 2026, cioè al quinto esercizio successivo.

In particolare per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano:
- gli articoli 2446, commi 2-3, 2482-bis, commi 4-6, i quali dispongono che qualora il capitale sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.;
- gli articoli 2447 e 2482-ter, i quali dispongono che se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riducesse al di sotto del minimo legale, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.
- gli articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c., relativo all’obbligo di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.


Agricoltura

In materia di agricoltura si segnala:
- la proroga dei termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché all'IVA, per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali allevati
- la proroga a tutta la durata del periodo di emergenza della pandemia da Covid-19 (attualmente fissato al 31 marzo 2022), della possibilità, riconosciuta alle aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari posticipando alla fase della corresponsione del saldo, l'adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi benefici.


Sospensione ammortamenti

Tra le varie modifiche che hanno ottenuto il via libera, di particolare importanza l’emendamento che estende all’esercizio 2021 la sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Questo significa che anche per l’esercizio 2021 i soggetti che adottano i principi contabili nazionali hanno la facoltà di sospendere fino a un massimo del 100% l’ammortamento per i beni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo. Coloro che decidono di esercitare tale deroga dovranno destinare un importo pari agli ammortamenti sospesi a una riserva indisponibile utili, o riserve di utili o altre riserve patrimoniali. Nella nota integrativa vanno indicati su quali immobilizzazioni e in che misura gli ammortamenti sono stati sospesi, le ragioni della deroga e i riflessi sulla situazione patrimoniale ed economica.

La sospensione degli ammortamenti ha valore esclusivamente civilistico, quindi genera fiscalità differita.

La deroga può essere applicata ai singoli elementi delle immobilizzazioni, a gruppi di esse oppure all’intera voce di bilancio. La scelta in merito all’unità elementare di contabilizzazione deve essere coerente con le ragioni che hanno indotto la società a sospendere gli ammortamenti.
Inoltre, nel caso in cui al minor ammortamento del bene non sia associata un’estensione della sua vita utile, a causa ad esempio di vincoli contrattuali, tecnici o legislativi, la quota di ammortamento dell’esercizio successivo (pari al rapporto tra valore del bene ammortizzabile e vita utile residua aggiornata) si modifica, in quanto la vita utile rimane la stessa. Pertanto, l’ammortamento non effettuato nel corso dell’esercizio si spalma lungo la vita utile residua del bene, aumentandone pro quota la misura degli ammortamenti da effettuare.


Detrazione spese per visti e asseverazioni

Le Commissioni Bilancio hanno approvato anche un emendamento di interpretazione autentica che chiarisce che, per tutti i bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, sono detraibili anche le spese per asseverazioni e visti di conformità sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021, ufficializzando quanto già affermato dall’Agenzia delle Entrate.


Sanatoria sanzioni certificazione unica

Via libera anche ad un emendamento che introduce una sanatoria per le sanzioni relative al modello CU per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017. Con il correttivo approvato viene infatti previsto che nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche concernenti somme e valori corrisposti riferiti ai periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017, le sanzioni previste dal comma 6-quinquies dell'articolo 4 del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998 non si applicano se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza ordinaria.


Bonus investimenti

Novità per il bonus investimenti per i beni “prenotati” entro la fine del 2021.
Ha infatti ottenuto il via libera un emendamento che proroga di 6 mesi - dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 - il termine per la conclusione degli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2021. Si tratta degli investimenti per i quali, entro il 31 dicembre 2021, l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo.

Grazie al correttivo approvato, per gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2021, che saranno conclusi entro il 31 dicembre 2022, continueranno a essere applicate le aliquote del credito di imposta in vigore nel 2021più vantaggiose rispetto a quelle del 2022.

In particolare, per i beni materiali e immateriali ordinari non 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2021, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo (15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile), nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali, in luogo del 6% previsto per il 2022.

Per i beni materiali 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2021, il credito di imposta, invece, è riconosciuto nella misura del:
- 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro,
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni,
in luogo rispettivamente del 40%, 20% e 10% previsto per il 2022.

Per gli investimenti in beni immateriali 4.0, la proroga non ha alcuna rilevanza in quanto anche nel 2022 è confermata l’aliquota del 20%, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a un milione di euro.


Termini agevolazioni prima casa

Un ulteriore emendamento approvato interviene sull’art. 24 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), estendendo fino al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini per le agevolazioni prima casa (di cui alla nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986).

In particolare, i termini oggetto di sospensione sono i seguenti:
- il termine di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato;
- il termine di un anno (decorrente dall’acquisto agevolato) entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa nei 5 anni successivi deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso.


Assegno Unico Inps

E' già online il sito web www.assegnounicoitalia.it, dedicato all’assegno unico e universale.

Al riguardo si ricorda quanto segue:
1. l’assegno unico universale, che sostituisce tutte le altre prestazioni, spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (compresi i titolari di partita iva) e viene erogato da Inps;
2. a partire dal mese di marzo 2022 cesseranno le prestazioni attualmente erogate in busta paga o con la pensione per il nucleo familiare e le relative detrazioni fiscali;
3. chi presenterà la domanda entro il 28 febbraio potrà ricevere l’assegno già a partire dalla seconda metà del mese di marzo;
4. per le domande inoltrate entro il 30 giugno saranno riconosciuti gli arretrati a partire dal mese di marzo, mentre per quelle presentate dopo tale data, l’assegno spetterà dal mese successivo a quello della domanda;
5. la domanda può essere presentata o attraverso il sito internet INPS (con accesso diretto al servizio in evidenza tramite SPID, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)); o chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico); o presso gli enti di patronato o caf.

 
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