Fino a quando il Runts non sarà pienamente operativo e la Commissione Europea non avrà rilasciato la propria autorizzazione, i controlli fiscali continueranno ad essere quelli in vigore precedentemente all'approvazione del D.Lgs. 117/2017.
L'iscrizione al Runts avrà un effetto costitutivo per l'acquisizione della qualifica di ente del terzo settore e sarà un presupposto per la fruizione dei benefici previsti dal CTS. L'Amministrazione finanziaria, pur mantenendo i poteri istruttori previsti dagli artt. 32 e 33 del D.P.R. 600/1973 e dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 633/1972, verificherà non solo gli aspetti tributari, ma anche il rispetto di specifiche norme civilistiche contenute negli articoli 8, 9, 13, 15, 23 e 24 del D.Lgs. 117/2017. Queste norme riguardano aspetti fondamentali come l'assenza di scopo di lucro, la destinazione del patrimonio, la tenuta delle scritture contabili, i libri sociali obbligatori e il funzionamento democratico delle associazioni.
La mancanza dei requisiti istituzionali, riscontrata durante un controllo, potrà portare anche alla cancellazione dal Runts. L'Amministrazione finanziaria, in caso di ripetute violazioni, potrà disconoscere il regime fiscale agevolato legato all'iscrizione al Runts.
Attualmente, e fino alla piena attuazione della riforma, l'attività di controllo dell'
Amministrazione finanziaria sugli
enti del terzo settore è principalmente orientata a verificare il
regolare adempimento degli obblighi fiscali e, soprattutto, a
scovare la presenza di vere e proprie attività lucrative mascherate da enti non profit. L'obiettivo è accertare se l'ente, formalmente "non profit", abbia in realtà natura commerciale e stia indebitamente godendo di agevolazioni fiscali.
La verifica si concentra quindi sul riscontro dell'
effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per beneficiare dei regimi fiscali di favore, in particolare se:
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Le attività commerciali, eventualmente esercitate, non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali (perdita della qualifica di Ente Non Commerciale - ENC).
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L'ente non abbia distribuito, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione (assenza di lucro soggettivo).
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I proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali siano regolarmente dichiarati ai fini fiscali.
L'
Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 19 dell'8 agosto 2019, ha ribadito che l'attenzione sarà focalizzata sulla presenza di elementi non conformi alla natura non profit, come
attività commerciali non connesse agli scopi sociali, attività finanziarie o immobiliari intraprese per scopi estranei alle finalità del terzo settore, e la presenza di
rapporti finanziari esteri intestati all'ente o ai suoi rappresentanti legali.
Gli organi verificatori dovranno prioritariamente concentrarsi sulle organizzazioni che svolgono attività inidonee a perseguire scopi sociali, potendo disconoscere la natura non profit dell'ente e recuperare a tassazione le agevolazioni fruite indebitamente. La stessa circolare raccomanda di
evitare controlli su situazioni di minima rilevanza o caratterizzate da evidente rilievo sociale, come le attività di formazione sportiva per i giovani o quelle rivolte ad anziani o soggetti svantaggiati, salvo evidenti casi di abuso.
Durante un controllo, gli organi verificatori presteranno attenzione sia ad
aspetti formali che
sostanziali:
Aspetti Formali:
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Controllo dello statuto e dell'atto costitutivo.
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Verifica dell'iscrizione ad eventuali registri e/o albi, incluso il Registro Coni per le ASD/SSD.
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Modalità di tenuta e aggiornamento dei libri associativi (verbali assemblee, verbali consiglio direttivo, elenco soci).
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Redazione e approvazione del bilancio (o del rendiconto economico-finanziario) e modalità di tenuta dei libri e registri contabili.
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Regolare numerazione progressiva delle fatture emesse e ricevute (per i contribuenti ex L. 398/1991).
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Invio del Modello EAS e delle comunicazioni di eventuali variazioni all'Agenzia delle Entrate.
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Comunicazione alla SIAE dell'opzione (per i soggetti ex L. 398/1991).
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Regolare presentazione delle dichiarazioni dei redditi e degli altri adempimenti fiscali.
Aspetti Sostanziali:
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Verifica dell'attività effettivamente svolta e se l'attività istituzionale "non profit" sia prevalente. L'attività commerciale deve essere di supporto a quella istituzionale e mai prevalente.
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Modalità di adesione all'associazione degli aspiranti soci e/o tesserati.
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Corretto svolgimento della vita associativa in termini di effettività del rapporto associativo (partecipazione degli associati alle assemblee, trasparenza della gestione, democraticità delle decisioni, ecc.).
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Presenza e natura delle attività commerciali esercitate.
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Modalità con cui vengono effettuati incassi e pagamenti.
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Rispetto del divieto di distribuzione degli utili, anche in forma indiretta. In questo contesto, l'organo verificatore appurerà se l'associazione adotta una contabilità separata per l'attività commerciale e quella istituzionale.
L'
Agenzia delle Entrate può avvalersi di diversi strumenti per l'attività di verifica, tra cui
inviti a fornire dati e notizie, questionari, richieste a terzi (come banche e istituti finanziari). Il soggetto verificato ha specifici diritti, come richiedere le ragioni della verifica, che la documentazione sia esaminata presso il proprio ufficio o quello del professionista, essere assistito da un professionista e far inserire le proprie osservazioni nel processo verbale.
Focus sui controlli fiscali delle onlus
Per le
Onlus, i controlli dell'Amministrazione finanziaria si concentrano in particolare su:
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L'effettivo perseguimento delle finalità solidaristiche.
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La corretta tenuta delle scritture contabili.
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La corretta applicazione del regime fiscale agevolativo (ricordando che questo regime sarà abrogato con l'entrata in vigore della riforma del terzo settore, ma rimarrà in vigore fino a specifiche date legate all'autorizzazione europea e all'operatività del Runts). Le Onlus dovranno valutare l'opportunità di acquisire la qualifica di ETS.
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L'assenza di distribuzione di utili.
-
Il rispetto dei limiti nell'esercizio della raccolta fondi e delle attività direttamente connesse (ad esempio, i proventi di queste ultime non possono superare, ad oggi, il 66% delle spese complessive dell'ente).
Anche per le Onlus, i controlli possono essere
formali (verifica della regolare iscrizione e del successivo rispetto dei parametri) e
sostanziali (riscontro dell'osservanza in concreto dei requisiti), potendo includere anche ispezioni nei locali dell'ente. La mancanza dei requisiti previsti dal D.Lgs. 460/1997 comporta la
perdita della qualifica di Onlus e la cancellazione dall'anagrafe, con conseguente
accertamento fiscale e ripresa a tassazione dei proventi secondo le norme ordinarie. Sanzioni specifiche possono essere applicate ai rappresentanti legali e agli amministratori per abuso della denominazione e indebita fruizione dei benefici.
I controlli fiscali su ASD e SSD: un focus particolare
Le
associazioni/società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) sono spesso oggetto di specifici controlli fiscali da parte dell'
Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) e, talvolta, anche della SIAE (legittimata ad effettuare controlli fiscali sugli enti sportivi ai sensi dell'art. 74-quater del D.P.R. 633/1972).
L'attività di verifica fiscale sulle ASD/SSD è solitamente indirizzata ad analizzare la regolare applicazione delle normative di riferimento:
-
Statuto sociale, nel rispetto del D.Lgs. 460/1997 e dell'art. 90 della Legge 289/2002. Lo statuto deve contenere specifiche prescrizioni minime per poter confermare le agevolazioni fiscali, come la denominazione con finalità sportiva dilettantistica, l'oggetto sociale relativo all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche (inclusa quella didattica), l'assenza di fini di lucro con divieto di divisione dei proventi tra gli associati, norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e uguaglianza, obbligo di redazione e approvazione di rendiconti economico-finanziari, e le modalità di scioglimento con devoluzione del patrimonio a fini sportivi. È fondamentale anche il rispetto della "clausola della democraticità" che preveda la concreta partecipazione di tutti gli associati alla vita associativa.
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Adempimenti fiscali previsti dalla normativa agevolata di cui agli artt. 148 del D.P.R. 917/1986 e 4 del D.P.R. 633/1972.
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Corretta applicazione della Legge 398/1991, inclusa la tracciabilità bancaria di cui all'art. 25 della Legge 133/1999.
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Verifica dell'iscrizione al registro Coni e del Modello EAS.
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Analisi dei contratti di sponsorizzazione.
È cruciale che l'ASD/SSD sia in grado di esibire, durante un controllo, una serie di documenti, tra cui l'atto costitutivo e lo statuto registrati, l'affiliazione a federazioni o enti di promozione, l'iscrizione al registro Coni, i libri sociali aggiornati, l'elenco degli associati, il rendiconto economico annuale, le fatture di acquisto e vendita, la documentazione relativa all'attività sportiva.
Le contestazioni più frequenti riguardano l'omesso/tardivo invio del Modello EAS, il superamento del plafond di ricavi per le ASD in regime di Legge 398/91, pagamenti in contanti oltre il limite, omessa numerazione fiscale degli acquisti, violazioni statutarie, irregolarità contabili, mancata redazione o inattendibilità del rendiconto, ripartizione indiretta di utili, mancato rispetto dei principi di democraticità e anomalie nei dati dichiarati.
Un aspetto importante riguarda i
contratti di sponsorizzazione. Fino a 200.000 euro, le somme erogate a favore di ASD/SSD iscritte nel registro Coni sono considerate
spese di pubblicità integralmente deducibili per lo sponsor, se dirette a promuoverne l'immagine o i prodotti. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, entro questo limite, opera una
presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria, senza che l'ufficio possa sindacare l'inerenza e la congruità della spesa. Tuttavia, è fondamentale che la sponsorizzazione sia formalizzata con un contratto, che i corrispettivi siano destinati alla promozione dello sponsor e che l'ASD/SSD svolga effettivamente un'attività promozionale.
La responsabilità degli amministratori degli enti del terzo settore
La responsabilità del rappresentante legale di un'
associazione non riconosciuta si estende alle obbligazioni sociali, incluse quelle tributarie. L'associazione risponde con il proprio fondo comune, e chi ha agito in nome e per conto dell'associazione risponde illimitatamente e solidalmente. Per le
associazioni riconosciute e le
società di capitali, dotate di personalità giuridica, risponde solo l'ente con il proprio patrimonio (autonomia patrimoniale perfetta).
Anche per le
ASD, il rappresentante legale è
solidalmente responsabile del mancato pagamento delle imposte dovute dall'ente. Tuttavia, la responsabilità non è legata alla mera titolarità della carica, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto dell'associazione.
Il
Codice del Terzo Settore prevede specifiche responsabilità personali per gli amministratori degli enti iscritti al Runts, anche in assenza di personalità giuridica. L'art. 28 rinvia all'art. 2392 c.c., richiedendo agli amministratori di adempiere ai propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Sono previste azioni di responsabilità nei confronti dell'ente, dei creditori sociali e dei terzi.
L'art. 91 del CTS prevede
sanzioni amministrative pecuniarie per gli amministratori in caso di
distribuzione indiretta di utili (da 5.000 a 20.000 euro) e per la
devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento senza il parere dell'Ufficio del Runts (da 1.000 a 5.000 euro). L'art. 83 prevede una sanzione per il legale rappresentante che non comunichi la perdita della natura "non commerciale" dell'ente. Inoltre, è sanzionato l'utilizzo illegittimo della denominazione di ente del terzo settore o dei relativi acronimi. Sussiste anche la responsabilità per la mancata convocazione dell'assemblea in presenza di perdite significative del patrimonio. Gli amministratori rispondono anche per molte delle fattispecie previste dal codice civile per gli organi di governo delle società di capitali (artt. 2392, 2394, 2396 c.c.).
Conclusioni: naviga con un commercialista online i controlli fiscali nel terzo settore
La materia dei
controlli fiscali per gli enti non profit in Italia è complessa e in continua evoluzione, soprattutto con la progressiva attuazione della riforma del terzo settore e l'operatività del Runts. Che tu sia un imprenditore sociale, un responsabile di una Onlus o un dirigente di una ASD/SSD, la
consulenza di un commercialista online specializzato nel
terzo settore può fare la differenza tra la serenità operativa e il rischio di incorrere in sanzioni e contestazioni.
Un professionista esperto in
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-
Comprendere appieno le normative applicabili al tuo specifico tipo di ente.
-
Verificare la conformità del tuo statuto e dei tuoi adempimenti alle disposizioni di legge.
-
Gestire correttamente la contabilità e la redazione del bilancio/rendiconto.
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Prepararti al meglio in caso di verifiche fiscali, tutelando i tuoi diritti.
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Ottimizzare la gestione fiscale della tua attività non profit, sfruttando al meglio i regimi agevolati.
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Navigare la transizione verso il nuovo Codice del Terzo Settore e l'iscrizione al Runts.
-
Assicurare la corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione per le ASD/SSD.
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Comprendere le responsabilità degli amministratori e minimizzare i rischi.
Non lasciare che la complessità burocratica e fiscale ostacoli la tua importante missione.
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