a cura del Dott. Emanuele Caggegi
Dopo l'accordo trovato in Consiglio dei Ministri con la cancellazione dell'art. 9 del "Collegato alla Finanziaria 2019", adesso rischia di saltare del tutto la dichiarazione integrativa speciale che prevedeva la possibilità di effettuare correzioni e integrazioni alle dichiarazioni dei redditi presentate entro il 31 ottobre 2017, ma solo fino al 31 maggio 2019. Ecco di seguito come si poteva agire evitando ulteriori costi e sanzioni.
Nuove disposizioni in materia di integrativa speciale. Come correggere la dichiarazione dei redditi?
Fino al 31 maggio 2019 sarà possibile la correzione di errori, omissioni e integrazioni delle dichiarazioni fiscali presentate telematicamente entro il 31 ottobre 2017 ai fini IRES, IVA, IRAP, IRPEF, addizionali comunali e regionali, imposte sostitutive, ritenute e contributi previdenziali. Ma entro certi limiti, infatti:
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l'integrazione speciale è consentita nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo e non oltre il 30% di quanto già dichiarato;
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l'integrazione è ammessa fino a 30.000 euro in caso di dichiarazione di un imponibile inferiore a 100.000 euro nonché di dichiarazione senza debito di imposta per perdite ex artt. 8 e 84 del TUIR.
Qual è la convenienza a presentare la dichiarazione integrativa speciale?
La convenienza a presentare la dichiarazione integrativa speciale sta nel fatto che sul maggior imponibile che il contribuente deciderà di denunciare, per ciascun anno di imposta, è applicabile, senza sanzioni, interessi e altri oneri:
- un'imposta sostitutiva del 20% del maggior imponibile IRPEF, IRES ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'IRAP;
- un’imposta sostitutiva pari al 20% delle maggiori ritenute;
- un'aliquota media per l’IVA, risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e il volume d’affari dichiarato, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta o soggette a regimi speciali.
Attenzione: se non è possibile determinare l'aliquota media, si applicherà l'aliquota ordinaria del 22%.
Cosa deve fare il contribuente per aderire alle nuove disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale?
Per beneficiare dell'imposta sostitutiva e dell'aliquota media per l'IVA, evitando ulteriori sanzioni, interessi e altri oneri, per aderire il contribuente deve:
- inviare una dichiarazione integrativa speciale all'Agenzia delle Entrate per uno o più periodi di imposta per i quali, al 24/10/2018 non sono ancora scaduti i termini di accertamento;
- versare in un'unica soluzione quanto dovuto entro il 31 luglio 2019 (senza possibilità di compensazione con altri crediti) oppure fino ad un massimo di 10 rate semestrali di pari importo a partire dal 30/09/2019.
Con il pagamento della prima rata o dell'intero importo, la procedura si considera perfezionata.
Cosa accade se non verso quanto dovuto entro i termini?
In caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute:
- la stessa dichiarazione integrativa speciale rappresenta titolo per la riscossione delle imposte dovute in base ai maggiori imponibili dichiarati;
- per il recupero delle somme non corrisposte sono applicabili le disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, dovendo corrispondere anche gli interessi legali e le sanzioni, così come stabilito dall'art. 14 DPR n. 602/72.
Attenzione: nella dichiarazione integrativa speciale non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli artt. 8 e 84 del TUIR.
Importanti considerazioni finali sulla dichiarazione integrativa speciale
La dichiarazione integrativa speciale:
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non consente il rimborso di ritenute, acconti e crediti non dichiarati in precedenza;
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non consente il riconoscimento di esenzioni, detrazioni o agevolazioni non richieste in precedenza;
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è irrevocabile e va sottoscritta personalmente;
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non è ammessa per i contribuenti obbligati che non hanno presentato la dichiarazione fiscale anche solo per uno degli anni di imposta tra il 2013 e il 2016;
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non è ammessa se l'adesione avviene dopo l'inizio di qualunque attività di accertamento (ispezioni, verifiche, inviti, questionari, ecc.);
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non è ammessa per far emergere attività costituite o detenute all'estero;
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non è ammessa per i redditi prodotti in forma associata e dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.
Tutte le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale sono demandate all'Agenzia delle Entrate.
Tutto chiaro fin qui?
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