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Bonus Sicilia a favore delle imprese ricadenti nei territori dei GAL

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Data
26 maggio 2022
Inserito da
Studio Caggegi&Mazzeo
Categoria
Finanza Agevolata

a cura del Dott. Emanuele Caggegi

Al fine di sostenere le microimprese siciliane, con sede operativa nei comuni indicati nel seguente Allegato C e ricadenti nei territori dei GAL: GAL di Golfo di Castellammare, Nebrodi Plus, Rocca di Cerere, Sicani, Terra Barocca, Terre dell'Etna e dell'Alcantara, Terre di Aci, Eloro, Terre del Nisseno, Madonie, Metropoli Est, Etna, Etna Sud, Natiblei, Taormina - Peloritani, Valli del Golfo, Valle del Belice, in crisi finanziaria causata dall’emergenza sanitaria “COVID-19”, è stato istituito il BonuSicilia CLLD finalizzato ad acquisire le istanze di accesso al contributo a fondo perduto nell’ambito della strategia complessiva del P.O. FESR 2014-2020.
Ecco di seguito di cosa si tratta e come ottenere il contributo.
 


Dotazione finanziaria e soggetti beneficiari

L'ammontare delle risorse economiche disponibili è pari a 20.400.000,00 euro così suddivise tra i vari GAL:
 
 
GAL
DOTAZIONE FINANZIARIA
1
GOLFO DI CASTELLAMMARE
€ 550.000,00
2
NEBRODI PLUS
€ 979.650,00
3
ROCCA DI CERERE
€ 1.360.000,00
4
SICANI
€ 746.666,66
5
TERRA BAROCCA
€ 1.840.000,00
6
TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA
€ 1.300.000,00
7
TERRE DI ACI
€ 926.000,00
8
ELORO
€ 1.760.000,00
9
TERRE DEL NISSENO
€ 1.200.000,00
10
MADONIE
€ 945.000,00
11
METROPOLI EST
€ 533.333,20
12
ETNA
€ 3.200.000,00
13
ETNA SUD
€ 1.584.000,00
14
NATIBLEI
€ 960.000,00
15
TAORMINA - PELORITANI
€ 1.333.334,00
16
VALLI DEL GOLFO
€ 822.016,14
17
VALLE DEL BELICE
€ 360.000,00
 
TOTALE
€ 20.400.000,00

Possono presentare l’istanza di contributo a fondo perduto le microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi che:
1. sono regolarmente costituite e iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente almeno al 31/12/2021 e non risultano sospese o inattive;
2. hanno la sede legale e/o operativa nei comuni di cui all’Allegato C - Comuni ammissibili all’avviso 3.1.1.04B - BonuSicilia CLLD, compresi nei territori dei GAL: GAL di Golfo di Castellammare, Nebrodi Plus, Rocca di Cerere, Sicani, Terra Barocca, Terre dell'Etna e dell'Alcantara, Terre di Aci, Eloro, Terre del Nisseno, Madonie, Metropoli Est, Etna, Etna Sud, Natiblei, Taormina - Peloritani, Valli del Golfo, Valle del Belice. In caso di sedi riferite all’impresa ricadenti su più di uno dei suindicati GAL, occorrerà effettuare un’unica scelta;
3. hanno un codice ATECO prioritario e/o prevalente tra quelli compresi nell’Allegato B - Tabella codici ATECO - ISTAT 2007 ammissibili.

Le microimprese di cui al presente articolo potranno presentare esclusivamente una sola richiesta di contributo. In caso di microimprese tra loro collegate e/o associate, ai sensi dell’art.3 dell’Allegato 1 al Regolamento 651/2014 si potrà presentare una sola istanza, pena l’inammissibilità di tutte le istanze presentate dalle imprese risultanti collegate.


Condizioni di ammissibilità

Le imprese debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• essere classificate microimprese, conformemente a quanto previsto dall’Allegato 1 - Articolo 2, comma 3, del REG. (UE) N. 651/2014, ossia imprese che occupano meno di 10 addetti calcolati in termini di numero di ULA (unità lavorative/anno) e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro;
• avere sede legale e/o operativa nei comuni di cui all’Allegato C - Comuni ammissibili all’avviso 3.1.1.04B - BonuSicilia CLLD, ricadenti nel territorio di uno dei seguenti GAL: Golfo di Castellammare, Nebrodi Plus, Rocca di Cerere, Sicani, Terra Barocca, Terre dell'Etna e dell'Alcantara, Terre di Aci, Eloro, Terre del Nisseno, Madonie, Metropoli Est, Etna, Etna Sud, Natiblei, Taormina - Peloritani, Valli del Golfo, Valle del Belice e risultare costituite e attive alla data del 31 dicembre 2021 ed attive al momento di presentazione dell’istanza;
• non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento CE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019. Le piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, possono accedere al contributo purchè non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
• trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione o scioglimento e non essendo sottoposte a procedure di fallimento o a liquidazione giudiziale prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, non si trovano in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, né hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
• non si trovano nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n.159, art. 67, comma 1, lettera g);
• possiedono una situazione di regolarità contributiva attestata tramite autocertificazione puntuale rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, inserita in domanda;
• non risultare destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ovvero:
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso art., nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;
• false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
• frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Ancora:
• non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettere (c) e (d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• non avere reso dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, anche con riferimento ad altri contributi, finanziamenti o agevolazioni con conseguente provvedimento di decadenza assunto nei due anni precedenti;
• non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Siciliana, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Richiedente;
• non essere stata destinataria, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Sicilia, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
• non essere stata destinataria di atto di revoca del contributo concesso a valere sull’iniziativa Bonusicilia (D.D.G. 1702 del 16/09/2020 e ss.mm.ii).
 
Attenzione: Ai fini dell’erogazione del contributo l’impresa deve essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali come rilevabile dal DURC. Le imprese non soggette all’obbligo del DURC devono rilasciare dichiarazione riportante la condizione di esonero dall’obbligo del DURC indicando il riferimento normativo che prevede tale esenzione. Si precisa comunque che nel caso di ditte individuali senza dipendenti il titolare deve dichiarare la regolarità della propria posizione contributiva indicando gli estremi del DURC regolare richiesto ad INPS sul proprio codice fiscale.


Importo del contributo a fondo perduto

Il contributo è concesso ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, nella misura massima di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna impresa richiedente. 

Il contributo concesso effettivo sarà calcolato sulla base del seguente rapporto: dotazione finanziaria assegnata a ciascun GAL diviso il numero di istanze utilmente presentate entro i termini a valere sulla stessa dotazione territoriale.

Il contributo è cumulabile con eventuali altre misure di aiuto, ai sensi del paragrafo 3.1 della COM(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (G.U. del 20 marzo 2020) “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e ss.mm.ii, nel rispetto delle condizioni previste nella stessa Comunicazione.


Gestione del contributo

Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle istanze e all’erogazione del contributo sono curati direttamente dall’Amministrazione regionale, per il tramite del Dipartimento
regionale delle Attività Produttive, anche avvalendosi di informazioni presenti in banche dati ufficiali di altri Enti.

L’aiuto è concesso con procedura di valutazione automatica, ai sensi dell'art. 4 del dlgs. 123/1998, in funzione degli elementi dichiarati mediante la modulistica di cui all’art. 8. Trattandosi di contributi a sostegno della liquidità dell’impresa non collegati ad uno specifico progetto di investimento il comma 6 del citato art. 4 del D.lgs 123/1998 non trova applicazione nell’ambito della presente procedura.


Termini e modalità di richiesta del contributo

L’avviso è visionabile sul sito istituzionale del Dipartimento delle Attività Produttive al seguente indirizzo e sul sito www.euroinfosicilia.it.

Le istanze, pena l’esclusione, devono essere compilate on line (secondo lo schema Allegato A), accedendo con credenziali SPID2 alla piattaforma seguente e firmate digitalmente dal legale rappresentante in formato .p7m.
Tali istanze devono essere inviate a partire dalle ore 12.00 del giorno 20/05/2022 e fino alle ore 12:00 del giorno 06/06/2022.

L’istanza di accesso al contributo include anche la richiesta di erogazione sul conto corrente/iban dedicato indicato dall’impresa. A tal fine sono ammessi unicamente iban riconducibili esclusivamente a conti correnti postali o bancari attivi ed intestati all’impresa richiedente. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (ad es. carte di credito, carte prepagate, libretto postali con iban). Si rappresenta la necessità di verificare la tipologia dell’IBAN e di indicare con precisione gli estremi dello stesso, perché l’indicazione di dati errati non consente il pagamento del bonus.

In riferimento all’istanza presentata ed ai contenuti della stessa, il soccorso istruttorio non è previsto, poichè nelle procedure di massa o competitive, il principio del favor partecipationis cede innanzi al principio di autoresponsabilità per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, in virtù dell’esigenza di speditezza e certezza dell’azione amministrativa.

Sulla piattaforma dedicata saranno pubblicate le istruzioni per la compilazione della richiesta di contributo.

L’ Allegato A è reso nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ed è soggetto alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

Saranno considerate irricevibili le richieste di contributo:
a) predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso;
b) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso e non firmate digitalmente dal legale rappresentante.

 
Tutto chiaro fin qui?

Per ulteriori chiarimenti sulle procedure per l'ottenimento del contributo, clicca qui.

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